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Pubblicato il 6 luglio 2017

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E INTERESSI DI MORA – Tribunale di Pavia sent. N. 2262 del 25 Gennaio 2017 Est. Balduzzi

La clausola di salvaguardia inserita in un contratto di mutuo con riferimento al tasso di mora non può aggirare una norma di carattere imperativo

La clausola di salvaguardia inserita in un contratto di mutuo con riferimento all’interesse di mora, non può aggirare una norma di carattere imperativo, tenuto che al momento della stipulazione il tasso moratorio non è ancora efficace, divenendolo solo al momento dell’inadempimento e tenuto altresì conto della fluttuazione trimestrale del tasso soglia, alla quale le parti, nella loro autonomia contrattuale ben possono adeguarsi sin dal momento della stipula.
“(…) per calcolare il tasso annuo effettivo di un mutuo, ai fini dell’individuazione della c.c. usura originaria, occorre avere a riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promossi o pattuiti a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento, conformemente al principio stabilito dal legislatore con la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito con modificazioni, in legge n.24/2001 e all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi corrispettivi, moratori, anatocistici, di tutte le commissioni, delle spese e delle provvigioni derivanti dalle clausole che comunque denominate, prevedano una remunerazione a favore della banca, escluse solo quelle per imposte e tasse, conformemente ai principi stabiliti dal legislatore con l’art. 644, commi 3 e 4, c.p. con l’art. 2 comma 4, legge n. 108/96 e con l’art. 1 comma 1, D.L. n. 394/2000 (norma di interpretazione autentica), convertito in Legge n. 24/2001 e richiamati dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze Cass. Pen. N. 12028/2010 e 28743/2010.”

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