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Pubblicato il 6 luglio 2017

CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE – Corte di appello di Ancona sent. N. 65 del 13 gennaio 2017, Est. Camera di consiglio

Qualora la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia applicata precedentemente alla data del 24 aprile del 2000, tali clausole devono ritenersi nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 del C.C

Non può essere accolto il rilievo avanzato dall’istituto di credito, secondo il quale a far data dal 24 aprile 2000, la produzione di interessi sugli interessi è adeguata al contratto della nuova disciplina sull’anatocismo bancario, il cui adeguamento è stato pubblicato in gazzetta ufficiale in data 28.06.2000. Da precisare con riferimento alla normativa applicabile “ratione temporis” che in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e quindi nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 del c.c. Rilevato quanto sopra per il pregresso è da aggiungersi che l’art. 7 della delibera del CICR del 9.02.2000 stabilisce che per i contratti stipulati antecedentemente dalla entrata in vigore della delibera debbono essere adeguate alle condizioni in essa contenute entro il 30.06.2000 ed i relativi effetti si produrranno sul conto a partire dal 01.07.2000. In ogni caso di tali nuove condizioni contrattuali, deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela, in quanto è evidente che la nuova previsione di anatocismo costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali a carico del correntista e quindi necessita di un accordo tra le parti per iscritto che nel caso preso in esame non risulta in alcun modo essere intervento.
(…)Correttamente pertanto si è provveduto a rideterminare il saldo dell’intero rapporto contrattuale dal 14.05.1986 sino alla data di chiusura del conto, escludendo la capitalizzazione trimestrale delle competenze passive”.

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