verifichefinanziamenti.it > Home page > Giurisprudenza > Anatocismo e usura conti correnti > USURA SOPRAVVENUTA NEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE

Pubblicato il 21 dicembre 2022

Nei rapporti di conto corrente l’usura non è sempre originaria

Cassazione Civile, Sez.1, Ordinanza n. 35118/2022

La sentenza delle S.U. n. 24675/2017, secondo cui, nei contratti di mutuo, gli interessi che superano il tasso soglia durante lo svolgimento del rapporto sono dovuti, non è applicabile in via estensiva ai rapporti di conto corrente

FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Monza ha respinto tutte le domande proposte dalla Società [omissis], volte all’accertamento della nullità delle clausole relative agli interessi ultra legali in un rapporto di conto corrente, per i periodi durante i quali il TAEG ha superato il tasso soglia usurario.
Alla base delle decisioni dei Giudici di merito, la dirimente circostanza che, a loro dire, dopo la sentenza della Suprema Corte a SS.UU n.24675/2017, gli interessi che superano il tasso soglia nel corso del rapporto sono dovuti, essendo irrilevante la fattispecie della c.d. “usura sopravvenuta“, ovvero il superamento delle soglie di usura in un momento successivo a quello della stipula.
Parte attrice proponeva ricorso in appello. La Corte d’Appello di Milano, con ordinanza depositata il 25 giugno 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 348 bis del codice di procedura civile, in quanto l’appello non aveva la probabilità di essere accolto.
Avverso tali decisioni dei Giudici di merito, Parte Attrice proponeva ricorso per Cassazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Suprema Corte esamina i motivi del ricorso tra cui particolarmente interessante è il primo “[…] avendo la Corte territoriale, erroneamente applicato in via estensiva, ai rapporti di conto corrente, la sentenza delle SS.UU. n. 24675/2017, pronunciata con riguardo alla questione dell’usura sopravvenuta nei rapporti di mutuo, ritenendo analoghe le due fattispecie contrattuali. Tale analogia non risulterebbe, invece, essere condivisa dalla S.C. che, con due diverse sentenze (n. 21470/2017 e 23192/2017), ha disciplinato in modo diverso la fattispecie dell’usura, relativamente ai rapporti di apertura di credito ed a quelli di mutuo. Peraltro, l’usura nei rapporti di conto corrente, è rilevabile solo successivamente alla stipulazione del contratto, in quanto, a differenza del mutuo, concorrono alla formazione del TEG, costi e fattori, che durante il rapporto variano, determinando oscillazioni del tasso effettivo globale, che pertanto, solo durante il corso del rapporto può sconfinare oltre il tasso-soglia usurario. Inoltre, a differenza dei contratti di mutuo per i quali il tasso pattuito rimane uguale per tutta la durata del rapporto, per i contratti di conto corrente il tasso può essere suscettibile di modifiche, anche unilaterali, da parte della banca e pertanto, per questi non si può mai parlare di usura sopravvenuta ma sempre di usura contrattuale[…]

Tuttavia, i Giudici della Suprema Corte hanno poi respinto il ricorso proposto dall’Attrice in quanto le Sezioni Unite, con sentenza n. 1914 del 2016,  hanno chiarito che, avvero l’ordinanza della Corte di Appello ex art.348 ter c.p.c (c.d. filtro in appello, introdotto dall’art.24 D.l.83/2012, conv. con modifiche dalla l.134/2012) sia proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost., limitatamente ai vizi propri costituenti violazioni della legge processuale. Sempre la Suprema Corte (Cass.23334/2019) ha affermato che “L’ordinanza di inamissibilità dell’appello ex art.348 bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quanto confermi le statuizioni di primo grado[…]non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa nè sostanziale né processuale”.
In presenza dunque di un’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. emanata correttamente, nell’ambito suo proprio, l’unico rimedio consentito dalla legge, vigente ratione temporis, è l’impugnazione della sentenza di primo grado […]. L’unico rimedio impugnatorio, era dunque quello previsto contro la sentenza di primo grado.

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