Pubblicato il 16 giugno 2021
INDETERMINATEZZA CONDIZIONI CONTRATTUALI
Tribunale di Viterbo sent. n. 733/2021 del 7 giugno 2021
La mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato ad un contratto di mutuo determina la nullità parziale del contratto.
Nella causa de quo, la CTU verifica che il contratto di mutuo oggetto di contestazione, non contiene parametri univoci per la determinazione delle modalità di restituzione del capitale, mancandovi i criteri determinativi del tasso di interesse effettivo attinenti al regime finanziario ed i tempi di riscossione degli interessi.
In base a quanto sovraesposto va quindi rilevata la nullità parziale del contratto, in relazione alla clausola determinativa dell’interesse corrispettivo ex artt. 1346, 1418 II comma cc. (cfr cass 16907/2019).
Inoltre, è stato possibile rilevare come il calcolo degli interessi passivi applicato dall’istituto di credito fosse in regime di capitalizzazione composta, si ricorda che in assenza di pattuizione contrattuale, si configura la violazione dell’ar. 1283 c.c.
“(…) in conclusione nel riferimento al caso di specie, il debito va rideterminato mediante applicazione del tasso ex art. 117, VII comma TUB ed in regime di capitalizzazione semplice.”
Il Tribunale accerta la nullità della clausola determinativa degli interessi nonché l’illegittimità della capitalizzazione degli stessi, in relazione al mutuo stipulato in data 12 aprile 2006.
IL SOFTWARE VERIFICHE MUTUI E PRESTITI RIS CONSENTE LA RIDETERMINAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO IN CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE
Il software “VERIFICHE MUTUI E PRESTITI REGIME INTERESSI SEMPLICE (RIS)”consente la rideterminazione del piano di ammortamento in capitalizzazione semplice.
Nell’esempio che si può visualizzare in immagine, la rata in capitalizzazione semplice (importo rata Ris) calcolata al tasso del 5% (TAN) è pari a 1557,71 euro, anzichè di 1847,88 euro in capitalizzazione composta.