Pubblicato il 26 marzo 2017
CMS ED OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO – Cassazione Penale sez.II, sent. N. 12028 del 26 Marzo 2010
La commissione di massimo scoperto è strutturalmente connessa alle operazioni di finanziamento
Essendo la commissione di massimo scoperto, un costo connesso alle sole operazioni di finanziamento per le quali l’utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista “uno scoperto di conto”. Pertanto tali commissioni andranno incluse nel calcolo del TEG.
“(…) non potendesi escludere che la commissione di massimo scoperto sia una componente di onere collegato all’erogazione del credito seppure esprime un rapporto patologico del rapporto bancario (…) questo collegio ritiene che la commissione di massimo scoperto debba rientrare nel calcolo del teg in quanto trattasi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, giacchè ricorrre tutte le volte in cui il cliente uilizza concretamente lo scoperto di conto corrente. (…)”