verifichefinanziamenti.it > Home page > Pubblicazioni > Altro > DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 – Sospensione mutui

Pubblicato il 2 aprile 2020

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 

Titolo III
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

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Art. 54

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui  “prima  casa”,  cd.  “Fondo Gasparrini”)

1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata  in  vigore  del  presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo  di  cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

A) l’ammissione ai benefici del Fondo e’ esteso  ai  lavoratori autonomi e ai liberi professionisti  che  auto certifichino  ai  sensi degli articoli 46 e  47  DPR  445/2000  di  aver  registrato,  in  un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel  minor  lasso  di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data,  un calo  del  proprio  fatturato,  superiore  al   33%   del   fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in  conseguenza  della  chiusura  o  della restrizione della  propria  attività  operata  in  attuazione  delle disposizioni  adottate  dall’autorità  competente  per   l’emergenza coronavirus;

B) Per l’accesso al Fondo non  e’  richiesta  la  presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Il comma 478, dell’articolo  2  della  legge  n.  244/2007  e’sostituito dal seguente:

“478.  Nel  caso  di  mutui  concessi  da  intermediari  bancari  o finanziari, il Fondo  istituito  dal  comma  475,  su  richiesta  del mutuatario che intende avvalersi della facoltà  prevista  dal  comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura  pari  al  50% degli interessi maturati sul debito residuo  durante  il  periodo  di sospensione.”

3. con decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate  le  necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonche’ del comma 1 e dell’art. 26 del decreto legge n. 9/2020.

4. Per le finalita’ di cui sopra al Fondo di cui all’articolo  2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di  euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di  cui  all’art.  8 del regolamento di cui al DM 132/2010.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente  articolo  si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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