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Pubblicato il 27 ottobre 2023

Corte d’Appello di Bari, sentenza n. 28 del 13 Gennaio 2023

La manca indicazione del regime di interesse adottato implica violazione delle norme sulla trasparenza bancaria (art. 117 T.U.B.)

La Corte d’Appello di Bari, con riferimento all’utilizzo del regime di capitalizzazione composto per la determinazione delle rate e facendo proprie le conclusioni del CTU, ha stabilito che:

[…] “non è il sistema di ammortamento c.d. alla francese che implica necessariamente l’applicazione di interessi anatocistici, bensì il regime finanziario sottostante“. Conferma della correttezza dell’affermazione è la circostanza che il piano di ammortamento è stato rideterminato dal ctu con capitalizzazione semplice, ma sempre “alla francese[…]

Tenuto conto della previsione normativa dell’art.117, co.4 T.U.B., secondo cui “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggior oneri in caso di mora“, la mancata esplicitazione del criterio di capitalizzazione composta di interessi superiori al tasso legale, comporta la applicazione del criterio sostitutivo di cui al comma 7 del medesimo art. 117 T.U.B.[…]

[…]Le osservazioni della banca appellata alla ctu non hanno riguardato il tasso sostitutivo, ma esclusivamente la circostanza che il criterio di capitalizzazione composta fosse sufficientemente esplicitato, in quanto ricavabile dall’ammontare della rata fissa. Correttamente, con argomentazione che questa Corte condivide e fa propria, il consulente ha ribadito che certamente il criterio non era esplicitato in contratto e, quanto alla possibilità per il mutuatario di poterne apprezzare la portata attraverso gli altri elementi indicati in contratto (capitale erogato, rata, periodo di ammortamento, tasso di interesse), afferma che “il fatto che, ancorché non esplicitato, sarebbe stato altrimenti desumibile in via indiretta attraverso i dati numerici contenuti nel piano di ammortamento, per altro, sull’astratto presupposto del possesso (da parte dei mutuatari) di conoscenze e competenze di rilievo in matematica finanziaria” è motivo sufficiente per affermare che il regime non era chiaramente individuabile in contratto.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto[…] così dispone:
1) Accoglie l’appello per quanto di ragione e, per effetto, in riforma dell’impugnata ordinanza. a)Ridetermina il piano di ammortamento del mutuo fondiario indicato la rata mensile nell’imposto di €409,38, come da ctu, ed imputando le somme versate in eccesso a deconto della restituzione del residuo[…]

Bari, 9 dicembre 2022

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