Pubblicato il 20 maggio 2021
DISCIPLINA ANTI USURA E NULLITA’ RILEVABILE D’UFFICIO
Corte di Cassazione, III sez. civile ord. n. 12964/21 del 13 maggio 2021
Con l’ordinanza n. 12964 del 13 maggio 2021 la Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto dalla ricorrente, cassando la sentenza n. 94/2019 emessa dalla Corte di Appello di Milano
Nello specifico, la censura mossa dalla società che ha stipulato il contratto di leasing, mira a contestare le ragioni della decisione della Corte di Appello di Milano sulla base di due motivi:
A)La violazione degli art.li 1815 c.c. e 644 c.p.;
B)La ritenuta violazione degli articoli 117 TUB, 345 c.p.c. e 1421 c.c.
Il primo motivo secondo la Suprema Corte è fondato in parte, nei termini che seguono:
“la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori la cui mancata computazione nell’ambito del TEGM, non preclude l’applicazione dei D.M. di cui all’art. 2, comma 1, della legge del 108 del 1996. Ove questi contengano la maggiorazione, questa verrà applicata, ove questi non contengano la maggiorazione , la comparazione verrà effettuata tra il tasso soglia ed il tasso effettivo del singolo rapporto comprensivo degli interessi moratori (Cass. Sez. Un. 19597/2020)”
La regola dell’usura in ogni caso vale anche per gli interessi di mora, anche per la sola pattuizione così come disciplinato dall’art. 644 c.p. “(…) affermato che la mera pattuizione di interessi moratori a tasso di usura è nulla è infondato il motivo nella parte in cui asserisce che tale nullità si estende agli interessi corrispettivi. Anche su questo punto è sufficiente richiamare la regola fissata dalle già citate S.U., secondo cui dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1 c.c. (Cass. Sez. Un. 19597/2020)”.
Il secondo motivo “(…) ritiene violati, per erronea interpretazione, gli articoli 117 TUB, 345 c.p.c. e 1421 c.c. La ricorrente assume di avere eccepito sin dal primo grado reiterandolo in appello, il motivo di nullità della clausola per violazione dell’art. 117 TUB, in quanto l’intermediario aveva pubblicizzato interessi inferiori rispetto a quelli applicati, ma la Corte di Appello, aveva ritenuto inammissibile la domanda mentre, a parte la circostanza che , era stata regolarmente proposta, avrebbe dovuto comunque decidere diversamente, dal momento che si trattava di una nullità rilevabile d’ufficio(…) Vale la regola affermata da questa Corte per le ipotesi di nullità per difetto di forma di cui al comma 1 art. 117 TUB (Cass. 22385/2019), della rilevabilità d’ufficio della nullità (…) In generale questa regola fa applicazione di quella affermata da Cass. Sez. Un. 7924/2017 secondo cui il potere di rilievo officioso della nullità del contratto, spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.”
“La Corte accoglie primo e secondo motivo della Parte Ricorrente, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.”
In merito agli ultimi orientamenti giurisprudenziali i Software Verifiche Mutui e Prestiti Regime Interesse Composto (RIC) e Regime Interesse Semplice (RIS) sono stati aggiornati come illustrato di seguito.
AGGIORNAMENTO SOFTWARE VERIFICHE MUTUI E PRESTITI RIC E RIS IN MERITO AGLI ULTIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI: “INCLUSIONE NEL TEG DELLA COMMISSIONE PER ESTINZIONE ANTICIPATA”
Il software “VERIFICHE MUTUI E PRESTITI REGIME INTERESSI COMPOSTO (RIC)“ ed il software “VERIFICHE MUTUI E PRESTITI REGIME INTERESSI SEMPLICE (RIS)” sono stati aggiornati secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali che sempre più richiedono ai CTU l’inclusione della commissione per estinzione anticipata nella determinazione del Tasso Effettivo Globale. La verifica richiesta al Consulente pertanto sarà volta alla valutazione dell’istante in cui avviene il perfezionamento rispetto all’applicazione di quella determinata clausola negoziale.
Per valutare il costo complessivo del credito a carico della parte contraente è sufficiente all’interno del software nella sezione “verifica usura contrattuale” inserire il numero di rata alla quale si vuole valutare il peso dell’estinzione anticipata ed inserire l’aliquota della penale, effettuati gli inserimenti descritti verrà calcolato il TEG.
Volendo formalizzare un esempio, supponiamo il caso in cui si volesse valutare il COSTO COMPLESSIVO PATTUITO EX ANTE (TEG), di un finanziamento di 100.000,00 euro di durata ventennale al tasso del 3% con pattuizione dell’un per cento sul debito residuo della clausola per estinzione anticipata, come operare all’interno del software?
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Così facendo, si potrà valutare lo scenario potenzialmente verificabile ex contractu e determinare se vi sia o meno il superamento del tasso soglia per la categoria di prestito analizzato.
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