Pubblicato il 18 marzo 2017
IMPUGNAZIONE DEGLI ESTRATTI DI CONTO CORRENTE – Corte di Cassazione, sez. I civile sent. N. 22270 del 3 novembre 2016
Gli estratti di conto corrente bancario comunicati dalla banca al debitore principale e non impugnati entro il termine di cui all’art. 1832 c.c., non potranno in definitiva essere oggetto di contestazione.
L’art. 1832 del c.c. sancisce che l’estratto conto trasmesso al correntista e non contestato nel termine pattuito, può ritenersi congruo secondo le circostanze. (titolo)
“(…) La corte rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese procesuali (…)”