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Pubblicato il 20 maggio 2022

LA CLAUSOLA PER ESTINZIONE ANTICIPATA RILEVA AI FINI USURARI

Tribunale di Viterbo, sent. n. del 04 aprile 2022, est. Bonato

Segnalazione a cura della Sig. Patrizia Piergentili

La clausola per estinzione anticipata rileva ai fini della valutazione usuraria e deve essere inclusa nei costi potenziali al fine di determinare il tasso pattuito da confrontare con il tasso soglia. Riscontrato il superamento del tasso soglia sulla rideterminazione dei valori del TAEG di due contratti di mutuo, si applica la sanzione di cui all’art. 1815 del c.c. secondo comma secondo la quale se sono convenuti tassi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

“(…)Nello specifico, dall’istruttoria ed in particolare dalla perizia del Consulente Tecnico designato, è emerso rispetto al contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile del 6 novembre 2007, repertorio n. 474929, raccolta n.36194, un valore TAEG applicato dall’Istituto di Credito non conforme alle pattuizioni contrattuali, nonché il superamento delle soglie di usura. In considerazione di quanto specificato a pag. 41 della perizia, è stato accertato il pagamento di interessi convenzionali pari ad Euro 37.879,92, oltre ad interessi di mora per Euro 675,23, per un totale complessivo di Euro 38.555,15. Con riferimento al contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile del 17 giugno 2013, repertorio n.28600, raccolta n.19256, il CTU ha verificato un superamento delle soglie di usura rispetto a quelle rilevate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In considerazione della sussistenza di profili di usurarietà dei valori TAEG, è stato accertato il pagamento di interessi convenzionali pari ad Euro 9.230,43, oltre ad interessi di mora per Euro 990,53, per un totale complessivo di Euro 10.292,96. Pertanto appare provata la esistenza dell’usura contestata dalla attrice nei confronti dei mutui in questione, con il conseguente diritto della stessa ad ottenere la restituzione dell’importo di euro 48.848,12 come riconosciuto e determinato in perizia dal perito nella CTU disposta dal giudicante.

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