Pubblicato il 18 marzo 2017
USURA E CMS – Cassazione penale, II sez. sent. N. 46669 del 23 novembre 2011
Lo scorporo dal TEGM della CMS ai fini della determinazione del tasso usurario appare illegittimo.
Ai fini della determinazione del tasso usurario appare illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite dalla Banca d’Italia al riguardo in termini generali, l’ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può in alcun modo essere uitlizzata come scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale.
“(…) Va affrontata, trattandosi di questione in ordine logico, preliminare, la attribuibilità, sotto il profilo soggettivo, anche ai presidenti dei consigli di amministrazione delle rispettive banche della responsabilità penale per tassi usurari praticati alla clientela(…)”