Pubblicato il 27 aprile 2022
LA CAPITALIZZAZIONE FIGURATIVA DEGLI INTRESSI ATTIVI (elusione clausola di reciprocità)
Tribunale di Brindisi, ord. del 19 aprile 2022, est. Marzo
“La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”

Nell’ordinanza in commento il Giudice espressamente chiede al CTU di verificare nel contraddittorio tra le Parti, in un contratto di conto corrente, se sia stata correttamente pattuita la clausola di reciproca capitalizzazione degli interessi, in osservanza a quanto prescritto dagli art.li 6 e 3 della delibera del CICR del 09 febbraio 2000 (ipotesi scrutinate dalla Cass. N. 4321/2022). Ovvero procedere alla verifica del tasso annuo effettivo indicato in contratto per il tasso creditore e qualora questo risulti pari al Tasso Annuo Nominale, ritenere priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, giacchè sconfessa nei fatti che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione. “(…)il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, la pattuizione dell’anatocismo (….) qualora si verifichi per cui l’assenza di reciprocità tra le parti, il CTU dovrà eliminare la capitalizzazione degli interessi”