Pubblicato il 19 novembre 2021
LA PROBATORIETA’ DEI DECRETI MINISTERIALI
Cassazione Civile, sez. 6, ord. num. 29240, 20 ottobre 2021
I decreti ministeriali attinenti alla fissazione del tasso soglia, rilevante ai fini dell’usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari, devono essere conosciuti dal Giudice, a prescindere dalla mancata produzione degli stessi nel corso dell’attività probatoria delle parti.
“(…)Al riguardo, è stato affermato che le prescrizioni dei decreti ministeriali sulla fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell’individuazione dell’usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari, hanno nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal Giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall’attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto Giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile; tale attività, al contrario, è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l’ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi (…)”