Pubblicato il 5 maggio 2022
L’OBBLIGO DELLA BUONA FEDE IN CAPO ALL’ISTITUTO DI CREDITO
Tribunale di Terni, sent. del 26 aprile 2022, est. Lorenzini
A gentile segnalazione dello Studio Scudo S.r.l.
L’istituto di credito che non produce in giudizio il contratto originario di apertura di conto corrente, viene meno alle regole di correttezza che devono sottostare ad ogni rapporto. Il diritto alla copia non soggiace alla regola di cui all’art. 119 TUB ma nasce dall’obbligo della Banca di eseguire il contratto secondo buona fede.
In opposizione a decreto ingiuntivo la C snc evocava in giudizio la X spa quale procuratrice della Banca Monte dei Paschi di Siena al fine di revocare il decreto ingiuntivo e di accertare e dichiarare la nullità per effetto degli artt. 117 e 119 del TUB dei contratti di conto corrente e di dichiarare l’estinzione dell’obbligo fideiussorio in capo ai fideiussori.
La Banca a sostegno del D.I. non produceva il contratto originariamente sottoscritto ma soltanto il documento di comunicazione di modifica delle condizioni sottoscritto dal cliente, facendo venire meno le regole di correttezza che devono sottostare ad ogni rapporto. Il diritto alla copia del contratto nasce dall’obbligo della Banca di eseguire lo stesso seconda buona fede.
“(….) Al riguardo occorre richiamare in diritto la chiara formulazione di cui all’art. 117 del TUB, a mente del quale i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati (IV comma) (…) nel caso di inosservanza del comma IV, trova applicazione il tasso nominale minimo e quello massimo per le operazioni attive e passive dei buoni ordinari del tesoro annuali e di altri titoli similari. (…) Appare corretta la ricostruzione effettuata dal CTU, sulla base del criterio descritto.”
“(…)Per l’usura il CTU ha correttamente verificato il TAEG tenendo conto di tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito e quindi anche della commissione di massimo scoperto che è costo indiscutibilmente legato all’erogazione del credito (Cass. N. 28743/2010; Cass. N. 12028/2010).(…) Il CTU facendo corretta applicazione del quesito, ha ricalcolato il rapporto dare avere, previa esclusione delle cms e spese non pattuite e con applicazione del tasso sostitutivo per gli interessi.(…) Con riferimento alla posizione personale dei fideiussori risulta evidente la natura autonoma delle garanzie stipulate dagli opponenti con la clausola del pagamento a semplice richiesta e pertanto, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza non è applicabile l’art. 1957 c.c. al caso in esame.”