Pubblicato il 8 ottobre 2021

OBBLIGO CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

Tribunale di Pistoia, sent. del 14 settembre 2021, est. Latour

Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione e dei contratti bancari, risiede nel principio della BUONA FEDE contrattuale o meglio in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c.

In merito all’obbligo di consegna della documentazione relativa ad un rapporto bancario, l’istituto di credito dovrebbe provvedervi nel rispetto del principio di buona fede contrattuale, per altro lo stesso T.U.B., all’art. 117 , dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare al cliente, il quale ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente. “(…)Ne consegue che il diritto del cliente di ottenere la documentazione bancaria, non si limita ai documenti inerenti alle singole operazioni ma si estende anche alla documentazione contrattuale costitutiva del rapporto intrapreso.”

SOFTWARE VERIFICHE CONTO CORRENTE GIORNALIERO

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Ricordiamo che il nostro software VERIFICHE CONTO CORRENTE GIORNALIERO ha una sezione apposita per l’inserimento dei movimenti giornalieri del C/C all’interno del quale sarà possibile quantificare i versamenti di carattere solutorio. Inoltre nella sezione del “Riconteggio“, il software permette all’utente di decidere in che modo i versamenti di carattere solutorio  debbano impattare sul ricalcolo complessivo del saldo di conto corrente.

ESTRATTI DI CONTO CORRENTE PER DATA OPERAZIONE E VERSAMENTI DI CARATTERE SOLUTORIO

 
Inseriti i dati necessari richiesti dal software (quali data operazione, la data valuta, gli importi in dare, quelli in avere e la descrizione operazione, oltre al fido accordato quando presente), il programma restituirà per ciascun movimento il saldo contabile, l’importo della eventuale rimessa solutoria (sempre che si sia provveduto a compilare la colonna “fido accordato”), la differenza in giorni tra movimenti successivi sia per data contabile che per data valuta con la generazione dei numeri debitori entro fido ed extra fido ed i numeri creditori.
Così operando, per quanto attiene alla presenza delle eventuali rimesse a carattere solutorio (il cui criterio di quantificazione è quello indicato dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 24418 del 02 dicembre 2010), queste verranno quantificate automaticamente dal software, liberando così l’Utente da un calcolo che normalmente si presenta piuttosto gravoso.

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