Pubblicato il 8 ottobre 2021
OBBLIGO CONSEGNA DOCUMENTAZIONE
Tribunale di Pistoia, sent. del 14 settembre 2021, est. Latour
Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione e dei contratti bancari, risiede nel principio della BUONA FEDE contrattuale o meglio in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c.
In merito all’obbligo di consegna della documentazione relativa ad un rapporto bancario, l’istituto di credito dovrebbe provvedervi nel rispetto del principio di buona fede contrattuale, per altro lo stesso T.U.B., all’art. 117 , dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare al cliente, il quale ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente. “(…)Ne consegue che il diritto del cliente di ottenere la documentazione bancaria, non si limita ai documenti inerenti alle singole operazioni ma si estende anche alla documentazione contrattuale costitutiva del rapporto intrapreso.”