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Pubblicato il 6 luglio 2017

DELLE RIMESSE SOLUTORIE – Corte di Cassazione sez. Sezioni Unite sentenza N. 24418 del 2 dicembre 2010.

Ogni qualvolta si configuri uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens, il diritto a ripetere quel pagamento è soggetto a prescrizione.

L’elemento che configura lo spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens nei contratti di apertura di credito in conto corrente è il versamento di carattere solutorio ossia, quel versamento a copertura di una situazione di utilizzo del credito oltre il limite del fido concesso.

“(…) Non può pertanto ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento (…) sin dal momento dell’annotazione, il correntista può agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e di conseguenza per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso(…) questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto passivo o meglio in situazioni di scoperto di conto quando per cui il correntista, effettui versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento concesso”

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