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Pubblicato il 25 maggio 2022

LA CENTRALITA’ DELLA FATTISPECIE USURARIA COME DEFINITA DALL’ART. 644 C.P.

Cassazione civile sez. I, ord. n.16077 del 18 maggio 2022

“A prescindere dal rilievo che abbiano fatto le Sezioni Unite di questa Corte nella sent. n. 16303/2018 con l’elaborazione del  meccanismo che fa capo alla CMS soglia, individuando una soluzione che consenta di comparare dati omogenei, non è condivisibile l’affermazione delle sentenza impugnata secondo cui costituirebbe elemento imprescindibile ai fini di accertare l’usurarietà del tasso applicato l’omogeneità dei termini di comparazione”

“(…) Questa Corte, ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644 comma 5, codice penale, secondo cui per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito” alla quale si devono uniformare e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Ne consegue che non ha nessun rilievo che ai fini del calcolo del TEG del singolo rapporto di credito, nelle istruzioni per la rilevazione del TEGM emanate prima del 2009, la Banca d’Italia non inserisse le commissioni di massimo scoperto. Voce comunque indicata nei decreti ministeriali.(…) D’altra parte,la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inserissero nel calcolo di esso una voce particolare voce, come la CMS,che secondo la definizione data dall’art. 644 comma 5°, cp, avrebbe dovuto essere inclusa, rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituivano applicazione, per essere la rilevazione stata effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge imponeva di considerare.(…) A prescindere dal rilievo che le Sezioni Unite di questa corte, nella sent. n. 16303/2018, con l’elaborazione del predetto meccanismo che fa capo alla CMS soglia, hanno individuato una soluzione che consente di comparare dati omogenei, in ogni caso, non è condivisibile l’affermazione delle sentenza impugnata secondo cui costituirebbe elemento imprescindibile ai fini di accertare l’usurarietà del tasso applicato l’omogeneità dei termini di comparazione.(…) bisogna ribadire l’orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell’esercizio della sua attività ermeneutica.”

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