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Pubblicato il 2 marzo 2022

L’ELUSIONE DELLA RECIPROCITA’ (DELIBERA CICR 09 FEBBRAIO 2000)

Corte di Cassazione, sezione VI, ord.  n. 4321 del 10 febbraio 2022

il contratto di conto corrente avente ad oggetto la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, presuppone che il tasso annuo nominale per il tasso creditore  risulti non  essere corrispondente al tasso annuo effettivo, laddove la capitalizzazione comporterebbe per necessità algebrica un aumento del secondo rispetto al primo (tanto per il tasso creditore quanto per il tasso debitore)

Nel caso in esame il correntista lamentava che il tasso nominale e il tasso effettivo degli interessi attivi indicati nel documento negoziale, fossero numericamente identici, onde doveva escludersi fosse stata convenuta alcuna reciproca capitalizzazione degli stessi.

“(…)In tal senso, l’indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione.

 A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest’ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, la pattuizione dell’anatocismo.

 Il rilievo svolto, in memoria, dalla controricorrente, e incentrato, in sintesi, sulla circostanza per cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi attivi, non appare, in tale prospettiva, concludente. E infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l’una. O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell’incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l’art. 3 della delibera CICR; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l’art. 6 della delibera stessa. 3. — La sentenza impugnata va quindi cassata.

La causa è rinviata alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: «La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».”

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