Pubblicato il 15 settembre 2022
LA VALUTAZIONE USURARIA NEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE
Tribunale di Latina, I sez civile, sent. del 18 luglio 2022, est. De Cinti
In relazione alla verifica del superamento del tasso soglia nei rapporti di conto corrente, si reputa che debba prevalere la normativa primaria rappresentata dall’art. 644 c.p. nella parte in cui ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso sono escluse le sole voci rappresentate dalle imposte e tasse.
Parte Attrice agiva in giudizio al fine della declaratoria di nullità del contratto di conto corrente x, nonché dei conti collegati per inosservanza della forma scritta, per illegittima applicazione di anatocismo e tassi di interesse usurari.
Il Consulente tecnico d’ufficio verificando l’insussistenza di contratti scritti relativi ai rapporti secondari, accoglieva la domanda di nullità, rideterminando il rapporto dare avere tra le parti nei termini di cui al comma 7 dell’art. 117 del TUB.
Annullata anche la capitalizzazione degli interessi per scorretta applicazione dei principi dettati dalla delibera CICR del 09 febbraio del 2000, per mancata reciproca capitalizzazione tra l’interesse attivo e l’interesse passivo.
In relazione alla verifica del superamento tasso soglia, l’organo giudicante ha ritenuto che l’indagine dovesse essere condotta secondo i criteri dettati dalla normativa primaria ovvero dall’art. 644 c.p. nella parte in cui ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso, sono escluse le sole voci rappresentate da imposte e tasse. “(…)Le istruzioni della Banca d’Italia hanno il solo scopo di determinare sulla base della media registrata, il TEGM e non già di stabilire il paniere corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l’usurarietà del compenso stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 c.p (S.C. sent. n. 17466/2020)”.
“(…)Conseguentemente si aderisce alle conclusioni peritali con le quali, sulla scorta del superamento del tasso soglia è determinato un saldo positivo finale a credito del correntista di euro 55.984 euro.”