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Pubblicato il 8 giugno 2022

L’ILLEGITTIMA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI NEL PIANO DI AMMORTANTO ALLA FRANCESE

Tribunale di Velletri, sent. n.1098 del 30 maggio 2022, est. Colognesi

Il piano di ammortamento c.d. alla francese, applicato al caso di specie, prevede che il contraente, alla scadenza di ciascuna rata, sia tenuto  al pagamento di una somma pecuniaria fissa, imputata parzialmente al capitale e per il resto agli interessi. Simile meccanismo, se non accompagnato da un’equivocabile individuazione del tasso di interesse, si traduce in una violazione delle norme cogenti, che impongono una chiara ed inequivocabile determinazione dell’entità degli interessi, specie se concordati in misura superiore al tasso legale. Il riferimento corre evidentemente all’art. 117, comma IV, TUB, all’art. 1346 c.c., all’art. 1284 c.c., comma III ed all’art. 1283 c.c.

“(…)E’ evidente come il sistema dell’ammortamento alla francese non riesca a sopperire a tali esigenze di trasparenza ed immediatezza, atteso che il tasso d’interesse realmente applicato dalla banca non è quello definito dal contratto, ma può essere determinato soltanto attraverso l’effettuazione dei calcoli aritmetici che tengano conto degli interessi corrisposti per ciascuna rata. Si riconosce la patologia del contratto di mutuo citato e questo, dovrà condurre alla completa rideterminazione degli interessi da declinare senza previsione di capitalizzazione in quanto dall’analisi della documentazione e consulenza effettuata, emerge che la Banca ha provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, in quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi. Al finanziamento bancario, con riferimento al calcolo degli interessi, sono applicabili le limitazioni previste dall’art. 1283 c.c. non rilevando in senso opposto un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui fa riferimento l’art. 1283 c.c. sono soltanto quelli formatisi anteriormente all’entrata in vigore del c.c..(…) La suprema Corte ( cassazione civile sent. N. 2593 del 20 febbraio 2003), osserva che quando ci si trova di fronte ad un mutuo, con rate costanti e non che comprendono parte del capitale e gli interessi, questi ultimi non si trasformino in capitale da restituire a chi l’ha concesso. Sotto tale profilo pertanto viene meno la liquidità ed esigibilità del credito con inevitabile illegittimità sostanziale del processo formativo a titolo esecutivo (…)”

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