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Pubblicato il 2 novembre 2020

DIRITTO AD OTTENERE LA COPIA DEGLI ESTRATTI CONTO

Tribunale di Bari, ord. del 07 ottobre 2020, est. De Palma

Il cliente può esigere la copia della documentazione contrattuale nei limiti della decorrenza dei termini della prescrizione ordinaria.

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Il cliente può esigere la copia della documentazione contrattuale nei limiti della decorrenza dei termini della prescrizione ordinaria, vale a dire entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente.

In base alla lettura dei commi 1 e 2 dell’art. 119 del TUB, l’istituto di credito è tenuto a consegnare al cliente copia degli estratti conto e scalari durante il rapporto ed alla sua scadenza con termine ordinario prescrizionale decennale  a decorrere dalla chiusura del rapporto.

La richiesta di documentazione contrattuale pertanto, risulta sempre legittima.

Ricordiamo che il nostro software VERIFICHE CONTI CORRENTI GIORNALIERI ha una sezione apposita per l’inserimento dei movimenti giornalieri del C/C.

ESTRATTI DI CONTO CORRENTE PER DATA OPERAZIONE E VERSAMENTI DI CARATTERE SOLUTORIO

Nell’ambito della prescrizione, spesso sorge la necessità di quantificare i versamenti a carattere solutorio. Inserendo il numero (anche in via spannometrica) di righe necessarie per la ricostruzione del rapporto di conto corrente, il software genererà la form per l’inserimento di tutti i movimenti contabili el conto attraverso i quali imputare la data operazione, la data valuta, gli importi in dare, quelli in avere e la descrizione operazione, oltre al fido accordato quando presente (lasciando il campo vuoto il software prenderà come importo del fido quello nullo).
Una volta inseriti i dati nelle colonne come sopra descritti, il programma restituirà per ciascun movimento il saldo contabile, l’importo della eventuale rimessa solutoria (sempre che si sia provveduto a compilare la colonna “fido accordato”), la differenza in giorni tra movimenti successivi sia per data contabile che per data valuta con la generazione dei numeri debitori entro fido ed extra fido ed i numeri creditori.
Così operando, per quanto attiene alla presenza delle eventuali rimesse a carattere solutorio (il cui criterio di quantificazione è quello indicato dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 24418 del 02 dicembre 2010), queste verranno quantificate automaticamente dal software, liberando così l’Utente da un calcolo che normalmente si presenta piuttosto gravoso.

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