Pubblicato il 2 novembre 2020
DIRITTO AD OTTENERE LA COPIA DEGLI ESTRATTI CONTO
Tribunale di Bari, ord. del 07 ottobre 2020, est. De Palma
Il cliente può esigere la copia della documentazione contrattuale nei limiti della decorrenza dei termini della prescrizione ordinaria.
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Il cliente può esigere la copia della documentazione contrattuale nei limiti della decorrenza dei termini della prescrizione ordinaria, vale a dire entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
In base alla lettura dei commi 1 e 2 dell’art. 119 del TUB, l’istituto di credito è tenuto a consegnare al cliente copia degli estratti conto e scalari durante il rapporto ed alla sua scadenza con termine ordinario prescrizionale decennale a decorrere dalla chiusura del rapporto.
La richiesta di documentazione contrattuale pertanto, risulta sempre legittima.