Pubblicato il 22 ottobre 2021
ONERE DELLA PROVA ED OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 3163 del 28 settembre 2021
L’omissione degli estratti conto, di fatto impedisce la verifica della posizione debitoria del cliente
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere della banca opposta può ritenersi assolto solo con il deposito di tutti gli estratti di conto corrente.
L’onere probatorio dell’istituto di credito non può considerarsi per cui assolto in mancanza degli estratti, non essendo sufficiente il riferimento negli atti di causa, all’invio degli stessi al cliente ed alla loro ricezione, nonché alla mancata contestazione dalla ricezione degli stessi.
L’omissione di tale documentazione, impedisce di fatto di verificare quali operazione siano o meno contestate e come si sia creata la posizione debitoria del cliente.