verifichefinanziamenti.it > Home page > Giurisprudenza > Anatocismo e usura conti correnti > CASSAZIONE CIVILE, SEZ.I Sent. n. 26779 del 21 ottobre 2019

Pubblicato il 28 novembre 2019

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I Sent. n. 26779 del 21 ottobre 2019

 

LA CLAUSOLA ANATOCISTICA NEI RAPPORTI DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ANTE DELIBERA DEL 09 FEBBRAIO DEL 2000, DEVE ESSERE FULMINATA DA NULLITA’

La Corte di Cassazione non cessa di esprimersi sulla validità o invalidità della clausola di capitalizzazione degli interessi sui rapporti di credito in conto corrente, delineando espressamente una linea temporale per i contratti di apertura di credito in conto corrente stipulati ante o post entrata in vigore del D.lgs n. 342 del 1999 e della successiva delibera del CICR del 09 febbraio del 2000.

Mentre per i contratti di apertura di credito ante delibera del CICR del 2000, Il Giudice deve dichiarare la nullità per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 del c.c., per i contratti stipulati in data posteriore al 22 aprile del 2000, la deroga al divieto anatocistico può essere accettata solo ed unicamente se la clausola sulla capitalizzazione degli interessi  è oggetto di esplicita approvazione per iscritto da parte del correntista.

“(…)Si omette infatti di considerare che a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU. è venuta meno ogni legittima deroga in quell’ambito all’art. 1283 cod. civ. e le relative clausole, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state fulminate di nullità per contrasto con la norma codicistica. La conseguenza di questa premessa è che “in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione

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