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Pubblicato il 15 novembre 2019

Cassazione civile, I sezione,  sent. n. 26769 del 21 ottobre 2019

 

PER LA VALIDITA’ DELLA CLAUSOLA ANATOCISTICA NEL CONTO CORRENTE, E’ SEMPRE NECESSARIA LA SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO DEL CORRENTISTA

Per i rapporti di conto corrente già in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.342/1999 e della successiva Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è illegittima anche se la Banca ha provveduto ad adeguare le condizioni del rapporto alle condizioni imposte dalla citata delibera mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

La Suprema Corte di Cassazione torna ad esprimersi su una delle questioni più importanti nell’ambito del contenzioso bancario relativo ai rapporti di conto corrente ed in particolare per i rapporti sorti in data antecedente il D.lgs. 342/1999 (c.d. “decreto salvabanche”).
Come noto, a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU., è venuta meno ogni legittima deroga all’art.1283 c.c., sicché le relative clausole, in guisa dei quali gli interessi venivano capitalizzate, risultavano travolte da nullità.

Interveniva allora il legislatore, che con il D.lgs. 342/1999 e la successiva Delibera CICR del 9 febbraio 2000, ha di fatto introdotto una deroga tale (art. 120 T.u.b.) per cui la capitalizzazione degli interessi risultasse valida, purché fosse prevista la “reciprocità” nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (c.d. “principio di sinallagmaticità”).

In tale contesto, per rendere pienamente valida la clausola anatocistica anche con efficiacia retroattiva, alle Banche risultava sufficiente pubblicare in Gazzetta ufficiale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 7 della citata Delibera, l’adeguamento alle nuove disposizioni (ovvero l’introduzione della pari periodicità di capitalizzazione per le competenze attive e passive).

A seguito tuttavia di intervento della Corte Costituzionale, (sentenza n.425 pubblicata il 17/10/2000) con la quale il Giudice della leggi dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 25  del citato d.lgs. nella parte in cui prevedeva la legittimità delle clausole anatocistiche in essere prima dell’entrata dell’inizio di validità della Delibera CICR (22 aprile 2000, ovvero 60 giorni dopo la sua pubblicazione) le relative clausole anatocistiche stipulate prima dell’entrata in vigore della citata Delibera sono state travolta da nullità “ex tunc”per contrasto alla norma codicistica.

In tale scenario, frequentemente le Banche hanno fondato la legittimità della capitalizzazione operata post 2000, sulla scorta di quanto previsto nell’art. 7 della citata delibera CICR, ovvero ritenendo assolto l’onere di specifica approvazione, semplicemente pubblicando in Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni.
Con la sentenza in commento, gli Ermellini specificano invece che quella prevista all’art.7 della citatata Delibera CICR è norma a carattere transitorio che si correla, per comunanza di fini, all’art. 25 comma 3 del d.lgs 342/1999 sicché essendosi di questo dichiarata l’illeggimità costituzionale, detta norma è stata privata di efficacia.

Se ne deduce allora che, sia per i contratti sorti prima che per quelli sorti dopo il 9 febbraio 2000, l’anatocismo praticato sui conti correnti risulta valido se e solo se tale condizione, che risulta a questo punto sempre essere “peggiorativa” rispetto alla condizione precedente, risulti specificatamente approvata per iscritto, secondo quando previsto appunto dal comma 3 dell’art. 7 della Delibera CICR che così recita:

Nel caso in cui le condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate , esse devono essere specificamente approvate dalla clientela

La conseguenza, secondo i Giudici della Suprema corte, è che qualsiasi variazione contrattuale ivi inerente, che non sia soggetta a specifica pattuizione, può ritenersi inefficace seppur la stessa è in linea con le altre disposizioni della DELIBERA del CICR del 9 febbraio 2000.”

In termini operativi e finanziari, ciò implica, in caso di mancata approvazione per iscritto della c.d. “clausola anatocistica”, il ricalcolo del conto corrente senza alcuna capitalizzazione degli interessi.

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