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Pubblicato il 28 novembre 2019

USURA PATTIZIA DEL TASSO DI MORA E GRATUITA’ DEL MUTUO

Corte di Appello di Napoli, sent. n. 5497 del 15 novembre 2019, Pres. Rel. Forgillo

Le doglianze di parte Appellante afferiscono alla contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure, pure avendo accertato l’usurarietà del mutuo con riferimento al tasso moratorio, non ne ha sancito la gratuità ai sensi del secondo comma art. 1815 c.c.

Interesse corrispettivo e moratorio assurgono diversa funzione all’interno di un contratto di mutuo, il primo costituisce la remunerazione concordata per la concessione di una somma di denaro ed il secondo rappresenta il danno conseguente l’inadempimento di una obbligazione pecuniaria. Seppur hanno funzione contrattuale diversa  entrambe rappresentano due tipologie di tassi convenute. Nel momento in cui nel mutuo per cui è causa, il tasso moratorio pattuito supera seppur di poco il limite oltre il quale gli interessi sono usurari, bisognerebbe applicare la sanzione di cui all’art. 1815 del c.c.

Non bisogna  dimenticare che la norma di cui all’art. 1815 c.c. al secondo comma stabilisce in caso di accertata usurarietà dei tassi convenuti che “ la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Attraverso questa formulazione non v’è dubbio che il Legislatore adotti una linea severa in quanto stabilisce la sanzione che converte il mutuo a tassi usurari in mutuo gratuito.

L’usura oggettiva determina la gratuità del rapporto di mutuo.

“(…) la valutazione unitaria del saggio d’interessi applicato sta a significare che la componente feneratizia del tasso di mora, in ogni caso influenza il rapporto di finanziamento in punto di globalità di saggio d’interessi effettivamente applicato al rapporto.(…) ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito il l. 28 febbraio 2001, n. 24, s’intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (….) in virtù delle riportate ragioni, il mutuo per cui è causa è da intendersi sicuramente gratuito stante alla disciplina di cui all’art. 1815 del c.c.”

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