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Pubblicato il 27 settembre 2017

ATTUAZIONE ART. 38, CREDITO FONDIARIO – T.U.B.

Attuazione dell’art. 38, comma 2, del Decreto Legislativo l settembre 1993, n. 385 (Testo Unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia). Credito fondiario.

Preso in considerazione l’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, che definisce la nozione di credito fondiario come concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili ed il comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede che la Banca d’Italia, conformemente alle deliberazioni del CICR, determini l’ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi nonchè le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti. Si riporta la delibera del CICR in attuazione del su menzionato articolo 38.

DELIBERA del CICR del 22 aprile 1995

1. L’ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all’80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d’Italia.

2. In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso. 3. Le disposizioni sub 1. e sub 2. si applicano anche alle operazioni di credito alle opere pubbliche e di credito agrario, qualora siano garantite da ipoteca su immobili . La Banca d’italia emanera’ istruzioni applicative della presente delibera. La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

“Di seguito l’originale della DELIBERA del CICR del 22 aprile 1995”

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