Pubblicato il 27 settembre 2017
ARTICOLO 38 D.lgs. 385/93 (Testo unico bancario) – Nozione di Credito fondiario
Vi è un ammontare massimo dei finanziamenti in rapporto al valore dei beni ipotecati e al costo delle opere da esegure sugli stessi
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.
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