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Pubblicato il 18 settembre 2019

L’ULTIMA GIURISPRUDENZA SULLA MANIPOLAZIONE DEI TASSI EURIBOR

Giudice di Pace di Agropoli, sent. n. 687 del 6 giugno 2019

L’accertamento della manipolazione del tasso di interesse Euribor nel periodo maggio 2005, settembre 2009, comporta l’indeterminatezza del tasso pattuito qualora il mutuo ipotecario fosse agganciato al menzionato parmetro di indicizzazione.

La manipolazione del procedimento per la fissazione del tasso di interesse avvenne mediante la sipulazione di un accordo di Cartello. La Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 del caso AT 39914, multò la Barklays, la Deutche Bank, la Royal Bank of Scotland e Societè Gènèrale, per un accordo di cartello finalizzato a manipolare l’Euribor.

Le otto imprese violarono l’art 101 del trattato e l’art. 53 dell’accordo EEA. Gli accordi consistevano in e/o pratiche concordate che ebbero per oggetto la distorsione del normale corso di componenti di prezzo del settore dei derivati finanziari espresso in euro.

La citata sentenza della Commissione Europea, colpendo l’indice Euribor, si estende a valanga su ogni contratto che si rapporti con tale parametro di indicizzazione. I contratti che portino con sé tale parametro di indicizzazione, sono potenzialmente nulli proprio relativamente all’indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato.

Il Giudice di Pace ritiene corretto rideterminare in favore della parte mutuataria gli interessi corrisposti al tasso BOT e dichiarate la nullità delle clausole dell’interesse passivo applicate dalla convenuta.

“(…)Il Giudice di Pace dichiara la nullità delle clausole dell’interesse passivo applicate dalla convenuta(…) riconosce in favore della parte mutuataria  la differenza tra gli interessi corrisposti al tasso nominale in contratto e gli interessi ricalcolati al tasso BOT (…)”

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