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Pubblicato il 20 settembre 2019

SOVRAINDEBITAMENTO ED APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE ANCHE IN ASSENZA DI BENI DA LIQUIDARE

Tribunale di Matera, sent. n. 1021 del 24 luglio 2019 est. Tiziana Caradonio

Ai sensi degli art.li 14 ter e seguenti della legge n.3 del 2012, qualora nel patrimonio non sussistano beni mobili o immobili e sussistano invece  redditi futuri, il debitore sovra indebitato può accedere alla procedura di liquidazione.

Il debitore sovra indebitato può accedere alla procedura di liquidazione senza un patrimonio da liquidare, costituito da beni mobili o immobili, contando solo su un reddito rappresentato dal proprio stipendio.

A sostegno dell’ammissibilità della procedura c’è il presupposto che l’attivo sia costituito esclusivamente dai crediti futuri maturati durante lo svolgimento della professione dell’istante.

L’art. 14 quater della legge n. 3 del 2012, prevede la possibilità su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione dello stipendio e delle entrate di natura professionale.

Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione in caso di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti di omologazione del piano che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio, deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri.

“(…)osservato che ulteriori argomenti in favore all’ammissibilità della procedura in assenza di beni mobili ed immobili da liquidare, si desumono dal fatto che l’art. 14 ter, comma sesto lettera b) legge n. 3/2012 escluda dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio e della propria famiglia, che nel patrimonio da liquidare rientreranno ex art. 14 undecies  L. 3/2012, anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura, così da far rientrare all’interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori(…)”

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