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Pubblicato il 28 agosto 2019

ILLEGITTIMITA’ DEGLI ADDEBITI IN CONTO CORRENTE

Tribunale di Torino, sentenza del 14 giugno 2019, Est. Astuni

In mancanza degli estratti di conto corrente riportanti la movimentazione giornaliera, in sede di  giudizio, si ritiene valido il ricalcolo delle poste di addebito ritenute illegittime, eseguito sulla base dei soli scalari.  Il vuoto documentale incide solo ed esclusivamente per le ipotesi di modifica delle date di valuta e contabili e dell’individuazione dei versamenti di carattere solutorio.

Nel caso in esame, partendo dalla documentazione di cui solitamente è composto un estratto di c/c bancario, si cerca di stabilire l’unità documentale minima necessaria che la parte “Attrice”,  deve produrre al fine di consentire al Consulente Tecnico lo svolgimento del proprio incarico.

Il Giudice incaricato, ritiene che per la verifica della legittimità degli addebiti in conto corrente con storno di  poste illegittime, siano sufficienti i soli scalari.

Riassunto scalare e riepilogo delle competenze, forniscono pertanto dati contabili  necessari e sufficienti alla verifica della legittimità e alla rispondenza delle previsioni contrattuali degli addebiti annotati.

Inoltre, interessante spunto all’interno della sentenza è quello dato in merito alla legittimazione o meno da parte dell’Istituto bancario alla capitalizzazione di  qualsivoglia interesse.

Seppure rimane pacifico che per un  contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato  ante Delibera del CICR 09/02/2000, risulti valido il divieto di anatocismo sancito dal 1283 c.c., le comunicazioni successive di adeguamento  alla stessa, per essere ritenute valide debbono rispettare alcune condizioni:

“Per essere legittima la capitalizzazione dell’interesse (per il tratto successivo all’emanazione della Delibera), non deve solo essere garantita pari periodicità di capitalizzazione tanto dell’ attivo quanto del passivo ma, la clausola deve essere sottoscritta ad hoc  ai sensi dell’art. 1341 c.c. (logica derivante da una condizione  c.d. peggiorativa del negozio, data la forte disparità di applicazione tra tasso attivo e passivo)”.

Riconoscendo l’esito della Consulenza Tecnica d’Ufficio all’interno della quale si evincono diversi comportamenti illegittimi effettuati dall’Istituto di credito, si addiviene ad un ricalcolo del saldo che da debitore diviene creditore, difatti il Giudice si pronuncia come segue:

“(…)Il Giudice respinta ogni contraria domanda di istanza, accerta che il saldo del c/c ordinario deve essere rettificato mediante accredito di 49.231,10 euro

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