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Pubblicato il 28 febbraio 2020

AL VAGLIO DELL’USURA DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI ANCHE GLI INTERESSI DI MORA

Tribunale Bari, sent. del 05 Febbraio 2020. Est. Ruffino.

Ai fini della determinazione del TEG, devono prendersi in considerazione anche solo  i costi potenziali del finanziamento

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In procedimento di opposizione a esecuzione immobiliare, Parte mutuataria dimostra che il tasso di mora pattuito pari al tasso soglia, appena applicato supera la soglia usura vigente.

Il Giudice incaricato riconosce la ricostruzione contabile del consulente tecnico di Parte mutuataria, apprezandone la logica. In particolar modo riconosce che il TEG computato rispetto alle condizioni del finanziamento de quo eccede la “soglia” del 8,58%, fissata con il menzionato d.m. di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, applicabile ratione temporis, dal momento che è dimostrato per tabulas che nella identica misura del 8,58% era stato fissato in contratto il tasso dei soli interessi moratori (v. art. 5); con la conseguenza che il doveroso incremento di detto tasso, ai fini in questione, con una qualunque delle ulteriori voci di spese e costi aggiuntivi espressamente posti a carico del mutuatario (istruttoria, commissioni di incasso, assicurazione, ecc.), comporta automaticamente lo sconfinamento del TEG oltre la soglia usuraria anzidetta (8,58%), come lamentato dal debitore con il ricorso in opposizione.

Riconoscendo quanto sovraesposto, definitivamente il Giudice pronuncia:

“(…)la ricostruzione del tasso extra-soglia pattuito nel contratto di mutuo azionato esecutivamente dalla opposta, l’ineludibile conclusione giuridica che deve trarsene, ai sensi dell’art. 1815 co.2 c.c., è la nullità delle clausole con le quali sono stati convenuti gli interessi, ovvero la gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi tout court, di qualunque natura essi siano, secondo quanto, peraltro, può evincersi sul piano normativo anche dall’art. 1, co. 1, d.l. n. 394/2000, convertito nella l. n. 24/2001, di interpretazione autentica dell’art.644 c.p., ove si dispone che”Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (…)Ne consegue che, stante il verosimile difetto nel credito azionato in executivis dalla Banca del requisito dell’esigibilità, I’esecuzione sembra essere stata iniziata in forza di un titolo esecutivo che tale non era ai sensi e per gli effetti di cui all’art.474 co.1 c.p.c. (…)”

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