Pubblicato il 30 agosto 2021
NULLITA’ CLAUSOLE CONTRATTUALI
Tribunale di Firenze, sent. n, 1770/2021 del 28 giugno 2021, est. Condò
Non è necessaria l’acquisizione integrale degli estratti conto, essendo sufficiente la parziale la cui conseguenza naturale per il calcolo ai fini del dovuto, è l’azzeramento del saldo iniziale rispetto al primo estratto conto disponibile.
Nel caso di specie un’attenta analisi effettuata dal CTU ha fatto emergere diversi comportamenti illegittimi effettuati dall’istituto di credito tra cui: la mancata autorizzazione richiesta al correntista per la girocontazione degli addebiti dal conto anticipo all’ordinario; la non corretta comunicazione delle condizioni di variazioni unilaterali ai sensi dell’art. 118 del TUB, nonché la scorretta pattuizione della commissione di massimo scoperto per la quale ai sensi dell’art. 117 del TUB, i requisiti di determinatezza e determinabilità devono essere identificati sia per tasso, che per criteri di determinazione che per periodicità di calcolo.
Da quanto sovraesposto ne è conseguito che:
“(…) Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta l’illegittimo addebito di interessi ultralegali non previsti in contratto (conto anticipi n. 137.54), l’illegittima variazione unilaterale in senso sfavorevole per la correntista dei tassi debitori e delle condizioni del rapporto in violazione dell’art. 118 TUB, l’illegittimo addebito di C.M.S., l’illegittimo addebito di commissioni Corrispettivo sull’accordato e spese non previste in contratto, l’illegittima girocontazione delle competenze del conto anticipi n. 30960406.43 conseguentemente, accerta il saldo dare/avere tra le parti del rapporto principale di conto corrente c/c 136.61 nella somma di euro 95.176,78 a favore dell’Attrice, alla data di chiusura del 26.7.2017; condanna la convenuta a corrispondere all’attrice la somma di euro 95.176,78, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla domanda giudiziale al saldo(…)”