Pubblicato il 30 agosto 2021

NULLITA’ CLAUSOLE CONTRATTUALI

Tribunale di Firenze, sent. n, 1770/2021 del 28 giugno 2021, est. Condò

Non è necessaria l’acquisizione integrale degli estratti conto, essendo sufficiente la parziale la cui conseguenza naturale per il calcolo ai fini del dovuto, è l’azzeramento del saldo iniziale rispetto al primo estratto conto disponibile.

Nel caso di specie un’attenta analisi effettuata dal CTU ha fatto emergere diversi comportamenti illegittimi effettuati dall’istituto di credito tra cui: la mancata autorizzazione richiesta al correntista per la girocontazione degli addebiti dal conto anticipo all’ordinario; la non corretta comunicazione delle condizioni di variazioni unilaterali ai sensi dell’art. 118 del TUB, nonché la scorretta pattuizione della commissione di massimo scoperto per la quale ai sensi dell’art. 117 del TUB, i requisiti di determinatezza e determinabilità devono essere identificati sia per tasso, che per criteri di determinazione che per periodicità di calcolo.

Da quanto sovraesposto ne è conseguito che:

“(…) Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accerta l’illegittimo addebito di interessi ultralegali non previsti in contratto (conto anticipi n. 137.54), l’illegittima variazione unilaterale in senso sfavorevole per la correntista dei tassi debitori e delle condizioni del rapporto in violazione dell’art. 118 TUB, l’illegittimo addebito di C.M.S., l’illegittimo addebito di commissioni Corrispettivo sull’accordato e spese non previste in contratto, l’illegittima girocontazione delle competenze del conto anticipi n. 30960406.43 conseguentemente, accerta il saldo dare/avere tra le parti del rapporto principale di conto corrente c/c 136.61 nella somma di euro 95.176,78 a favore dell’Attrice, alla data di chiusura del 26.7.2017; condanna la convenuta a corrispondere all’attrice la somma di euro 95.176,78, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla domanda giudiziale al saldo(…)”

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Ricordiamo che il nostro software VERIFICHE CONTO CORRENTE GIORNALIERO ha una sezione apposita per l’inserimento dei movimenti giornalieri del C/C all’interno del quale sarà possibile quantificare i versamenti di carattere solutorio. Inoltre nella sezione del “Riconteggio“, il software permette all’utente di decidere in che modo i versamenti di carattere solutorio  debbano impattare sul ricalcolo complessivo del saldo di conto corrente.

ESTRATTI DI CONTO CORRENTE PER DATA OPERAZIONE E VERSAMENTI DI CARATTERE SOLUTORIO

 
Inseriti i dati necessari richiesti dal software (quali data operazione, la data valuta, gli importi in dare, quelli in avere e la descrizione operazione, oltre al fido accordato quando presente), il programma restituirà per ciascun movimento il saldo contabile, l’importo della eventuale rimessa solutoria (sempre che si sia provveduto a compilare la colonna “fido accordato”), la differenza in giorni tra movimenti successivi sia per data contabile che per data valuta con la generazione dei numeri debitori entro fido ed extra fido ed i numeri creditori.
Così operando, per quanto attiene alla presenza delle eventuali rimesse a carattere solutorio (il cui criterio di quantificazione è quello indicato dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 24418 del 02 dicembre 2010), queste verranno quantificate automaticamente dal software, liberando così l’Utente da un calcolo che normalmente si presenta piuttosto gravoso.

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