In accertamento negativo del credito, il comportamento della Banca convenuta che non ottemperi all’ordine di esibizione degli estratti di conto corrente mancanti, deve essere valutato ai sensi dell’art. 116 cpc ed è idoneo a giustificare la sollevata contestazione del correntista ai sensi dell’art. 2697 del c.c., “onere probatorio” e di conseguenza a giustificare l’azzeramento del saldo più risalente documentato in atti.
“(…)il consulente tecnico, in primo luogo è partito dal saldo zero in quanto non stati allegati tutti gli estratti conto relativi al suddetto conto corrente e non avendo la banca ottemperato senza giustificato motivo all’ordine di esibizione di quelli mancanti, comportamento valutato ai sensi dell’art. 116 c.p.c idoneo a sollevare l’attrice dall’onere che sulla stessa incombeva ai sensi dell’art. 2697 c.c.”