Pubblicato il 30 aprile 2019
SOSPENSIONE DEL TITOLO ESECUTIVO PER USURARIETA’ DEL TAEG
Tribunale di Bari, seconda sezione civile, ord. del 07 marzo 2019, Est. Campanaro
Parte Convenuta si oppone al decreto ingiuntivo presentato dall’istituto di credito in forza del titolo esecutivo stragiudiziale, costituito da Mutuo Fondiario.

Nel caso di specie l’opponente deduce la presenza di usura originaria o pattizia, rilevando che il Tasso annuo effettivo globale applicato al rapporto, fosse ben superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula contrattuale.
Il tenore letterale dell’art. 644 del c.p. comma IV, non lascia molti dubbi interpretativi,il reato di usura si configura qualora gli interessi convenuti, superino il tasso soglia indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Rilevato che ai fini della determinazione del TAEG, anche i costi potenziali debbono essere valutati , Il Giudice , conferma la fondatezza dei motivi di opposizione e dispone la sospensione del titolo esecutivo azionato.
“(…)considerato che l’apparente fondatezza dei motivi di opposizione, supportata da una perizia di parte e dai precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale configura allo stato gravi motivi idonei per disporre l’invocata sospensione del titolo azionato e del relativo precetto(…)