Pubblicato il 8 maggio 2019
LA POLIZZA ASSICURATIVA SEPPUR FACOLTATIVA DEVE ESSERE INSERITA NEL CALCOLO DEL TAEG
ABF Milano – Decisione del 13 dicembre 2018, Est. Grippo
Nel momento in cui la polizza assicurativa è contestuale alla stipula del contratto di finanziamento e la durata della stessa coincide con la durata del finanziamento, non si può non desumere che l’assicurazione assuma carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato.
Nel caso di specie, la polizza assume carattere di copertura del rischio del capitale prestato, difatti l’indennizzo è commisurato al debito residuo.
Il TAEG realmente pattuito risulta essere pari a 8,24%, diverso da quello indicato in contratto, ne discende la nullità della clausola relativa del TAEG e la sostituzione dei tassi BOT con quelli convenuti in contratto.
Il Collegio di coordinamento si esprime nel modo che segue:
“(…) le polizze assicurative qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall’intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione dell’Indicatore Sintetico di Costo. Le conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze assicurative, consistono nella dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e nella rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall’art. 117 del TUB”