Pubblicato il 22 luglio 2021
LA PRESCRIZIONDE DECORRE DALLA CHIUSURA DEL RAPPORTO DI CONTO
Tribunale di Milano, sent. 5472 del 24 giugno 2021, est. Ferrari
In costanza di rapporto di conto corrente, non può essere configurabile una rimessa solutoria idonea a far decorrere la prescrizione dalla data di annotazione ma solo dalla chiusura del rapporto.

Bisognerebbe ritenere la prescrizione del diritto di ripetizione dell’indebito decorrente dalla chiusura del rapporto di conto corrente, in quanto rapporto unitario e non dalla data di ciascuna annotazione in conto.
L’esigibilità del credito relativo al capitale utilizzato ultrafido e dei relativi interessi, necessario per giustificare la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, collide con l’art. 1852 c.c. il quale, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all’art. 1823 c.c. per la definizione di conto, esclude l’esigibilità del saldo per l’istituto di credito se non fino alla chiusura del rapporto.
Se ne deduce pertanto che in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non può riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione.
Per tali ragioni, quindi, deve ritenersi che i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, quanto meno sino al 14.4.2016 con riferimento agli interessi anatocistici (ossia dall’entrata in vigore della versione attuale del secondo comma dell’articolo 120 TUB), non possono operare e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorra sempre e comunque dalla data di chiusura del rapporto”.