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Pubblicato il 7 agosto 2019

USURARIETA’ INTERESSI MORATORI

Tribunale di Palermo, sent. n. 3698 del 26 luglio 2019, Est. Marinuzzi

L’orientamento giurisprudenziale è consolidato, anche gli interessi moratori debbono essere sottoposti ad indagine usuraria anche solo se promessi , avendo  anch’essi funzione di remunerazione del capitale.

Questa volta è il Tribunale di Palermo ad esprimersi sul raffronto tra quanto pattuito o promesso con l’eventuale superamento del tasso soglia.

A tal proposito all’interno della sentenza oggetto di disamina, viene richiamata l’ord. della Corte di Cassazione (n.27442/2018) nella parte in cui afferma che: “ il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori, va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuiti nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione ed incremento

Di fatti, ricordiamo in questa sede che la legge anti usura da’ un unico criterio di determinazione del tasso soglia senza entrare nel merito della c.d. questione dell’omogeneità tra tassi.

Non bisognerebbe dimenticare che al momento della stipula del contratto, l’obbligazione accessoria legata alla pattuizione dell’interesse moratorio va da considerarsi un tutt’uno con l’obbligazione principale, fondendosi gli interessi moratori con i corrispettivi nei possibili scenari del rapporto di credito prospettati nei confronti della banca.

Nel caso preso in esame, il consulente tecnico ha riscontrato il superamento del tasso soglia rispetto alla pattuizione del tasso moratorio, portando come diretta conseguenza la nullità dell’intero regolamento contrattuale degli interessi, lo sbilanciamento che deriva dal riscontro della nullità sulla pattuizione dell’interesse usurario  comporta il necessario ricalcolo dell’intero mutuo al tasso di legge.

“(…) per le ragioni esposte va accolta la domanda con conseguente declaratoria di nullità della clausole determinative del tasso di interesse superiore al tasso soglia al momento della pattuizione al contratto di mutuo, con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto dagli attori pari ad euro 68.690,19.”

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