verifichefinanziamenti.it > Home page > Giurisprudenza > Trasparenza Contrattuale > IN MANCANZA DEL TAEG IL NEGOZIO E’ NULLO –  Tribunale di Padova, sent. del 09 gennaio 2017, Est. Maiolino

Pubblicato il 10 aprile 2018

In mancanza del taeg il negozio è nullo –  Tribunale di Padova, sent. del 09 gennaio 2017, Est. Maiolino

L’indicatore sintetico di costo è un elemento essenziale del contratto in mancanza del quale il “negozio” è nullo.

La società esecutata propone opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 615 del c.p.c. affermando che il contratto di mutuo fondiario su cui la banca ha proceduto con titolo esecutivo, non riporta l’indicazione di un elemento essenziale del contratto, l’indicatore sintetico di costo. Di fatti, le operazioni ed i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto l’ISC, comprensivo di interessi ed oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione, sono tutti i contratti di finanziamento tra cui quello di mutuo. La mancata indicazione all’interno di un contratto di mutuo fondiario dell’Indicatore menzionato, ne determina la nullità contrattuale in violazione delle disposizioni sulla trasparenza dei contratti dettate dall’art. 117 del T.U.B, Il cui tenore letterale, stabilisce la nullità quei “negozi” il cui contenuto sia difforme dai dettami stabiliti dalla Banca d’Italia (art. 9, delibera del CICR del 09/02/2000).

Sulla base delle considerazioni sovraesposte il tribunale di Padova stabilisce:

(…) l’inequivocabilità del tenore letterale al comma 8 dell’art. 117 del testo unico bancario sancisce la nullità dei contratti difformi rispetto ad i contenuti prescritti dalla Banca d’Italia, deve pertanto concludersi che l’opposizione a decreto ingiuntivo sia fondata(..)”

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