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Pubblicato il 26 marzo 2020

L’USURARIETA’ DEL TASSO MORATORIO COMPORTA LA NULLITA’ DELLE CONVENZIONI DI INTERESSE

Tribunale di Brindisi sent. n. 75 del 15 gennaio 2020, est. Sales

La legge 108/96 dispone che la natura usuraria delle convenzioni preposte in termini di tassi d’interesse, corrispettivo o moratorio, comportino la nullità delle stesse.

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Nel caso in esame il Consulente Tecnico incaricato rileva l’usuraria pattuizione del tasso moratorio.

L’art. 1 L.394/2000 dispone che “ ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del c.p. e dell’art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promossi o comunque convenuti, a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Dovrebbe apparire chiara la portata della L. 108 del ’96 nella parte in cui viene sanzionato il comportamento usurario o meglio la rilevazione usuraria delle convenzioni del tasso d’interesse collegate (tanto il tasso corrispettivo quanto il moratorio).

Fissata la gratuità del mutuo per pattuizione usuraria dell’interesse moratorio, l’imputazione dei pagamenti rateali del contratto di mutuo, dovranno imputarsi esclusivamente ai pagamenti in linea capitale.

“(…) dalla ctu espletata risulta  che le somme restituite dalla parte mutuataria alla mutuante erano superiori a quelle che la seconda poteva pretendere in linea capitale (…) è infatti risultato che a tale data la parte mutuataria aveva corrisposto la somma in linea capitale di euro 77.014,52, nonché somme in linea interessi pari a euro 43.836,79, queste ultime sufficienti a coprire l’ulteriore credito scaduto in linea capitale pari a euro 9.754,56 con un eccedenza pari a 34.262,25 euro. Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione provvede all’accoglimento dell’opposizione e dichiara nullo il precetto (…)”

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