Pubblicato il 23 marzo 2020
DIFFORMITA’ DEL TAEG INDICATO IN CONTRATTO
Tribunale di Rimini, sent. n. 57/2020 del 23 gennaio 2020, est. Monaco
Ringraziamo per la gentile segnalazione l’Avv. Fantini (specialista in ambito di contenzioso bancario)
La difforme indicazione del TAEG contrattuale rispetto al TAEG calcolato come da prescrizioni normative, comporta il ricalcolo del piano di ammortamento del contratto oggetto di causa ai tassi BOT, ex at. 117 TUB.

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Oggetto del giudizio di opposizione tra le controparti (Istituto di credito e debitore), non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria
A seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il Giudice è stato chiamato a valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l’emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso.
La relazione tecnica del consulente incaricato ha messo in luce come il decreto debba essere revocato stante i calcoli ivi presenti del rapporto di DARE.
Di fatti, Il TAEG esposto nei documenti contrattuali (3,754%), non è stato calcolato in conformità alle prescrizioni normative che, ove correttamente applicate, avrebbero portato ad un valore maggiore del parametro (4,7520%).
Il ricalcolo del piano di ammortamento che ne è seguito, applicando il tasso sostitutivo ex art.117 TUB, ha portato a determinare gli interessi che avrebbe dovuto corrispondere l’opponente nella misura di € 1.128,01, in luogo di quelli effettivamente alla stessa addebitati per € 5.810,62, con una differenza ad essa favorevole di € 4.682,61.
“(…)Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell’opposizione per i motivi di cui in narrativa, revoca il decreto ingiuntivo opposto, condanna parte opponente, in via solidale, al pagamento in favore dell’opposta dell’importo di € 6.393,99 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo; spese di lite compensate; spese della ctu come da motivazione(…)”