Pubblicato il 10 marzo 2021
LA VALUTAZIONE DELLE RIMESSE VA FATTA SUL SALDO RICALCOLATO
Cassazione I sez. n. 3858 del 15 Febbraio 2021
A cura dell’Avv.to Luigi Quintieri
Si segnala la recente ord. della Cassazione n. 3858/2021 che chiarisce ulteriormente la precedente sentenza n. 9141 del maggio 2020 in merito alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse

La Suprema Corte evidenzia che, al fine di osservare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, bisogna eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca e conseguentemente, rideterminare il reale saldo del conto, principio tra l’altro già affermato dalla precedente Cass. n. 9141/2020.
Ma, sicuramente, la sezione, più interessante della presente sentenza, riguarda l’affermazione del seguente principio di diritto “Ove sia stato proprio l’addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo “scoperto” ed il limite del fido e potrà provvedersi all’imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l’annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un’imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando l’indefettibile presupposto del “pagamento”.” Da ciò deriva che, non può essere mossa alcuna censura generica di prescrizione, in merito alla domanda di rettifica del conto . Visto che la valutazione delle rimesse, ai fini della loro natura solutoria o ripristinatoria, va fatta sul conto rideterminato, vagliando ogni singola rimessa in modo tale da considerare solo quegli addebiti di interessi che, a seguito del ricalcolo finalizzato ad eliminare tutti gli indebiti, risultano annotati su un conto corrente che presenti un saldo negativo che ecceda i limiti del fido. Pertanto, qualora il limite del fido sia stato, appunto, sforato da questi interessi, si potrà considerare “solutoria”, solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi, pertanto, all’imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° c.c. limitatamente a questa parte.
Diversamente nel caso in cui l’addebito degli interessi passivi , sempre a seguito della ritederminazione, sia entro i limiti del fido, tale annotazione avrà natura ripristinatoria e non potrà procedersi a nessun pagamento ex art. 1194 comma II °cc.