Pubblicato il 19 marzo 2021

ONERI PROBATORI A CARICO DEL CORRENTISTA

Cassazione civile, sezione VI ord. n. 5887 del 04 marzo del 2021

Nel caso in cui ad agire sia il correntista e produca una documentazione parziale degli estratti, il Consulente Tecnico d’Ufficio può procedere al ricalcolo con i blocchi temporali documentati.

Il correntista agisce per l’accertamento della nullità di clausole contenute in un contratto di conto corrente, intercorso con la banca. Il Tribunale di merito respinge la domanda per insufficienza di prove in ragione della motivazione che il cliente ha omesso di allegare gli estratti conto relativi a un lungo periodo. Per contro, la Corte d’Appello accoglie la domanda limitatamente al periodo in cui il cliente ha fornito prova degli estratti conto.

 Ricorre quindi l’intermediario per Cassazione che si esprime nel modo che segue:

“Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla Banca, come appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di una valida causa debendi (cfr., per tutte, Cass., n. 24948/2017; ivi pure ulteriori riferimenti). A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, nè tanto meno in modo automatico, l’inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all’intero svolgimento temporale del conto. La giurisprudenza della Corte, ha infatti chiarito che il Giudice di merito deve in ogni caso valutare la possibilità che la prova dell’indebito sia desumibile aliunde, in maniera diversa dagli estratti conto. Ben può il Giudice integrare la prova offerta dal correntista, pure con mezzi di cognizione disposti d’ufficio, come la CTU, alla quale il Giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, , non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali (cfr., in specie, Cass., n. 31187/2018; Cass., n. 29190/2020; si veda, altresì, la pronuncia di Cass., n. 30822/2018, la quale – al di là della imperfetta sintesi approntata dall’Ufficio del Massimario – ha in realtà puntualizzato che, in caso di produzione parziale degli estratti, il calcolo dei rapporti di dare e di avere decorre “dalla data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile”). In realtà, è improprio e scorretto, considerare gli estratti conto come “veicolo di una prova legale” di fatti, che invece sono suscettibili di prova libera, cioè dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell’ambito del suo prudente apprezzamento (Cass., n. 29190/2021)”.

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Ricordiamo che il nostro software VERIFICHE CONTO CORRENTE GIORNALIERO ha una sezione apposita per l’inserimento dei movimenti giornalieri del C/C all’interno del quale sarà possibile quantificare i versamenti di carattere solutorio. Inoltre nella sezione del “Riconteggio“, il software permette all’utente di decidere in che modo i versamenti di carattere solutorio  debbano impattare sul ricalcolo complessivo del saldo di conto corrente.

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Inseriti i dati necessari richiesti dal software (quali data operazione, la data valuta, gli importi in dare, quelli in avere e la descrizione operazione, oltre al fido accordato quando presente), il programma restituirà per ciascun movimento il saldo contabile, l’importo della eventuale rimessa solutoria (sempre che si sia provveduto a compilare la colonna “fido accordato”), la differenza in giorni tra movimenti successivi sia per data contabile che per data valuta con la generazione dei numeri debitori entro fido ed extra fido ed i numeri creditori.
Così operando, per quanto attiene alla presenza delle eventuali rimesse a carattere solutorio (il cui criterio di quantificazione è quello indicato dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 24418 del 02 dicembre 2010), queste verranno quantificate automaticamente dal software, liberando così l’Utente da un calcolo che normalmente si presenta piuttosto gravoso.

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