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Pubblicato il 1 settembre 2017

CONTRATTI DI CREDITO A TEMPO INDERMINATO – A.B.F. decisione N. 1837 del 26 marzo 2014, collegio milano

Il consumatore nei contratti di credito a tempo indeterminato, ha diritto di recedere senza dover corrispondere penali.

Qualora il contratto oggetto della controversia sia a tempo indeterminato e non contenga articoli che riguardino la durata specifica del rapporto, gli addebiti realtivi alle penali per recesso della controparte, non sono legittimi.

“(…) Il contratto oggetto della controversia non contiene articoli che disciplinano la durata del rapporto, si ritiene dunque che le norme richiamate siano applicabili alla fattispecie. La ricorrente ha diritto di vedersi restituire dall’intermediario la somma depositata sul conto correlato al suddetto contratto ed addebitate a titolo di diritto alla stipula (…)”.

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