Pubblicato il 30 agosto 2017
ANATOCISMO E PRESCRIZIONE – Corte di Cassazione sez. I, sent. N. 4518 del 26 febbraio 2014, Est. Acierno
L’azione di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista alla banca, il quale lamenti la nullità della calusola di capitalizzazione dell’interesse è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, solo nel caso in cui questi versamenti abbiano carattere solutorio e non ripristinatorio.

“(…) nella fattispecie non è stata mai dedotta nè allegata tale diversa destinazione dei versamenti(…) nella pronuncia impugnata risulta del tutto omessa l’applicazione del regime della prescrizione alle poste diverse dagli interessi anatocistici ed in particolare della commissione di massimo scoperto, nonostante l’eccezione fosse stata prospettata in ordine all’azione di ripetizione. In conclusione, il ricorso principale ed incidentale devono essere accolti, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perchè applichi all’indebito accertato il principio elaborato dalla S.U. di questa corte con la sentenza n. 24418 del 2010.”