Pubblicato il 17 maggio 2018
Onere della prova – Cassazione civile, sez. I, ordinanza N 4102 del 20 febbraio 2018, Est. Dolmetta
L’istituto di credito non è esonerato dall’onere di provare il preciso ammontare del credito vantato nei confronti di un cliente
La corte di cassazione rimarca il principio secondo il quale nei rapporti di conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando il non obbligo di conservazione delle scritture contabili, trascorsi dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Il comportamento bancario che si traduce nel disfacimento documentale di un credito non ancora soddisfatto, rappresenta di per sé uno stato di grave negligenza.
“(…) è orientamento consolidato di questa corte, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito, invocando l’insussistenza di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dall’ultima registrazione, in quanto tale obbligo non può sollevarla comunque dall’onere della piena prova del credito vantato anche per un periodo ulteriore”