Pubblicato il 17 maggio 2018
SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA E MORA – Tribunale di Benevento, ord. Del 26 luglio 2017, Est. Letizia D’orsi.
La nullità per superamento del tasso soglia usura degli interessi di mora si estende anche agli interessi corrispettivi

Nel momento in cui son pattuiti tassi d’interesse usurari, nessun interesse è dovuto in favore della banca, mutandosi il contratto da mutuo da oneroso a gratuito con effetto che la gratuità del mutuo per la pattuizione di interessi moratori superiori alla soglia determina l’insussistenza dell’inadempimento al momento della decadenza del beneficio del termine, che quindi risulta illegittimamente intimata dalla banca qualora risulti che a detta data la mutuataria avesse corrisposto quanto dovuto a titolo di sola restituzione del capitale.
“(…) irrilevante ai fini che interessano, è ogni questione in ordine alla esatta consistenza della creditoria vantata dalla banca creditrice il cui accertamento deve essere rimesso nelle sedi opportune”.