verifichefinanziamenti.it > Home page > Normativa > Sovraindebitamento > ART. 1 LEGGE FALLIMENTARE (REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267)

Pubblicato il 4 maggio 2018

Art. 1 Legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

gazzetta-ufficiale_immagine

Pubblichiamo di seguito l’art. 1 della legge fallimentare (aggiornata, da ultimo, dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 e dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232) che detta i requisiti dimensionali degli imprenditori soggetti alle disposizioni sul fallimento e quindi, per converso, degli imprenditori che non essendo soggetti a tali disposizioni possono invece accedere ad una delle procedure disciplinate dal Capo II della LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 secondo quanto stabilito dall’art.7, comma secondo, lettera a) della legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Art.1 Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. (*)

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

(*) Questo articolo è stato così modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

I NOSTRI SOFTWARE



Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Analisi e riconteggio conti correnti sull'elenco dei soli estratti scalari.

Analisi e riconteggio conti correnti sull'elenco dei movimenti giornalieri o sui soli estratti scalari

Analisi e riconteggio su mutui e finanziamenti a rimborso graduale. Supportati ITALIANO, FRANCESE, TEDESCO ecc..

Determina la condizione di sovraindebitamento, la soddisfazione dei creditori e formalizza la proposta.

Analisi e riconteggio mutui con il piano di ammortamento alla francese con il regime di interessi semplice e composto