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Pubblicato il 4 luglio 2017

REQUISITI DEL CONTRATTO – Corte di cassazione sez. I civile sent. N. 17150 del 17 agosto 2016

Il contratto deve avere il requisito della forma scritta a pena di nullità.
La violazione dell’art. 1283 del codice civile determina la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi

L’errata applicazione dell’art. 1283 del c.c. determina la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
“(…) l’eccezione dell’istituto di credito è infondata, in quanto in relazione ad un conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile del 2000, proprio il rilievo d’ufficio della questione relativa alla nullità della clausola di computo degli interessi, unitamente alla non contestazione dell’avvenuta applicazione su base annuale degli interessi, esplicitati in nuovo anatocismo sulla base della CTU affidata dl giudice, avrebbe dovuto portare la Corte territoriale ad applicare le rigorose conseguenze di quella declaratoria di nullità, in conformità del principio di diritto posto proprio dalle sezioni unite di questa corte e dei quali, giustamente, la ricorrente invoca l’applicazione, escludendo ogni sorta di computo anatocistico.”

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