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Pubblicato il 11 dicembre 2018

Il piano di ammortamento a rata costante stilato in capitalizzazione composta implica l’anatocismo (Trib. Massa Carrara)

Il piano di ammortamento a rata costante stilato in capitalizzazione composta implica, per costruzione, il fenomeno della capitalizzazione degli interessi e quindi l’anatocismo: così stabilisce la Sentenza n.797/2018 del Tribunale di Massa Carrara

Pubblichiamo ed analizziamo, su segnalazione del Dott. Carmine Mario Germinara di Pistoia, la Sentenza n.797/2018 del 13 novembre 2018 del Tribunale di Massa Carrara (G.U. Dott. Domenico Provenzano).

La Sentenza in commento, nasce dalla domanda dei mutuatari volta ad ottenere la restituzione degli interessi pagati su un mutuo (ammontanti ad €42.346,57), ovvero la declaratoria di nullità della clausola interessi in via principale, ex. art. 1815 c.c. per violazione delle soglie di usura di cui all’art. 2 della legge n.108/96 ed in via subordinata perché posta in violazione degli art. 1346, 1418 e 1419 c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto e/o per violazione degli art. 1283, 1284 e 1322 del codice civile.

E’ una Sentenza particolarmente interessante sotto diversi aspetti ed in particolare per un articolato e – forse per la prima volta nel panorama giurisprudenziale italiano – approfondito esame tecnico dell’ammortamento alla francese stilato in regime di interessi composto, attraverso il quale viene riconosciuta la presenza di una capitalizzazione degli interessi pagati su ciascuna rata sul debito residuo risultante dopo il pagamento della rata medesima e quindi la produzione di “interessi su interessi” su tutte le rate successive alla prima, ovvero l’anatocismo sull’intero piano di ammortamento.

Di fatto si tratta di una sentenza che, per solidità delle argomentazioni riportate nei motivi della decisione, si pone sulla stessa scia della Sentenza n.1558 del 13 febbraio 2018 del Tribunale di Napoli (cfr. nostro articolo di analisi dedicato alla sentenza del Tribunale di Napoli) ma approfondisce ancor di più l’esame tecnico del piano di ammortamento alla francese redatto in regime di interessi composto, sia con riferimento alla sua struttura matematico-attuariale (vedi anche articolo collegato) che con riferimento alle norme giuridiche sottese alla conclusione del contratto di mutuo (di cui il piano di ammortamento costituisce parte integrante e sostanziale), finendo col dichiarare la nullità del piano di rimborso ivi previsto perché predisposto in violazione degli art. 1283 (divieto di anatocismo) e 1344 c.c. (contratto in frode alla legge).

Di seguito se ne riporta il testo integrale, limitatamente alla parte in cui il Giudice, Dott. Domenico Provenzano, spiega i motivi posti a base del riconoscimento della presenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese redatto in regime di interesse composto, tralasciando quindi la parte dedicata all’usura – che pure risulta interessante. Il testo integrale della sentenza è invece scaricabile in formato .pdf alla fine di questa pagina.

[…]Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, giova evidenziare, innanzitutto, che il petitum oggetto di domanda si sostanzia, in via principale, nella richiesta declaratoria di usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo fondiario oggetto di determinazione, con la conseguente determinazione giudiziale del contenuto dell’obbligazione dedotta mediante eliminazione di qualsivoglia interesse, in conformità al disposto di cui all’art. 1815 comma 2 c.c. e, per l’effetto, con condanna della banca contenuta alla ripetizione di tutte le somme corrisposte dai mutuatari a titolo di interessi nel corso del rapporto; essendo stato soltanto in via subordinata chiesto l’accertamento della nullità della clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse, in quanto asseritamente predisposta “in violazione degli artt.134614181419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell’art. 1322 c.c.”, con conseguente rideterminazione, secondo il principio di etero integrazione normativa del contratto limitatamente alla clausola nulla, ex artt. 1419 comma 2 e 1339 c.c., del tasso di interesse applicabile al rapporto in sostituzione di quello pattuito e con condanna dell’accipiensalla ripetizione delle somme percepite in eccedenza a titolo di interessi rispetto al tasso stabilito in sede giudiziale.

Ciò posto, è poi opportuno delineare gli elementi essenziali del contratto di mutuo fondiario inter partes, quali emersi all’esito dell’istruttoria ed, in particolare dell’analisi contabile compita in sede di C.T.U.;

Trattasi di mutuo concesso per l’importo di € 190.000,00, con durata trentennale del relativo piano di restituzione, in base a rate mensili di uguale importo (pari ad € 360,00 ciascuna), con previsione convenzionale di tasso nominale annuo variabile (T.A.N.) corrispondente al 5,45% e di tasso di mora, applicabile all’intera rata non tempestivamente onorata, concordato ai sensi dell’art. 4 del contratto (cfr. doc. 1 allegato alla citazione) in misura pari alla maggiorazione di 2 punti percentuali in ragione di anno (“In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto, in dipendenza del mutuo, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto, a partire dal giorno di scadenza, interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale maggiorato di due (due) punti percentuali in ragione di anno”); la metodologia di rimborso della somma concessa in mutuo pattuita dai contraenti è l’ammortamento alla francese, il cui piano (allegato al contratto e dallo stesso richiamato) risulta predisposto in applicazione del regime finanziario dell’interesse composto.

Atteso il su evidenziato ordine logico-giuridico delle domande (principale e subordinata) spiegate, ai fini della decisione il piano di ammortamento adottato ed il relativo regime finanziario vanno presi in considerazione, in primo luogo, quali elementi di valutazione rilevanti per la verifica del rispetto della disciplina imperativa antiusura invocata dagli attori, in particolare per accertare se dalla loro applicazione derivi un effetto anatocistico e se esso assuma rilievo in riferimento al controllo di legalità di cui alla L. n. 108/1996.

In generale,le espressioni “ammortamento alla francese” o “a rata costante” o “a capitale crescente e interessi decrescenti” non valgono ad esplicitare le modalità di funzionamento del piano, ai fini del controllo di legalità, in difetto di specificazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi.

La metodologia di ammortamento di un mutuo corrisponde alla regola con la quale si procede al rimborso del capitale finanziato, ovvero nel programma di rateizzazione dell’obbligazione restitutoria.

L’ammortamento alla francese, in particolare, prevede il pagamento periodico di rate costanti (equi-intervallate), ciascuna delle quali comprensiva di una quota di interessi sul debito non ancora rimborsato e di una quota del debito per sorte capitale residuo, quote di ammontare rispettivamente decrescente (la prima) e crescente (la seconda).

Il regime finanziario della capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui predisposti con ammortamento alla francese concessi dagli istituti di credito, prevede l’attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie (ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive), in forza delle quali la sua adozione comporta necessariamente (fatta eccezione per le ipotesi di scuola di mutuo uniperiodale o di pattuizione di tasso d’interesse nullo, in concreto non configurabili nella casistica giudiziaria) un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell’applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi. Quanto appena esposto deriva, in particolare, dalla condizione di “equivalenza assoluta” tra prestazioni finanziarie che caratterizza la capitalizzazione composta, in ragione delle leggi scindibili da cui è governata (condizione in virtù della quale l’equivalenza finanziaria tra il debito iniziale e la somma delle varie quote capitali che compongono le singole rate può realizzarsi in qualsiasi momento); ciò a differenza di quanto accade in base al regime finanziario (lineare) della capitalizzazione semplice, connotato dalla condizione di “equivalenza relativa” (potendo essa verificarsi in un determinato momento, in particolare al tempo finale, e non in altri) e caratterizzato dal fatto che gli interessi precedentemente maturati non generano ulteriori interessi, con assenza quindi del fenomeno anatocistico. L’adozione dell’uno o dell’altro regime finanziario costituisce presupposto decisivo per il calcolo della rata di ammortamento di un mutuo, per il quale la condizione di equivalenza finanziaria va necessariamente verificata al termine del rapporto.

Nel regime semplice, in virtù del principio di additività che lo caratterizza, gli interessi, anche se vengono calcolati sul capitale in scadenza (con periodicità mensile, annuale o in base a diversi intervalli temporali) e contabilizzati, divengono esigibili soltanto alla scadenza del capitale finanziato e contestualmente al debito inerente a quest’ultimo, restando improduttivi fino a quel momento; la sterilità degli interessi maturati a ciascuna scadenza lascia invariato il capitale di riferimento, realizzando una crescita del montante di tipo lineare, proporzionale al tempo, oltre che al capitale, di modo che il montante procede secondo una progressione aritmetica. Nel regime composto, invece, per effetto della principio di scindibilità sul quale si fonda (corrispondente alla capitalizzazione periodica degli interessi), gli interessi vengono calcolati periodicamente sul montante maturato (comprensivo degli interessi in precedenza scaduti rimasti impagati) e, al momento in cui maturano, o vengono pagati, o si fondono immediatamente con il capitale, che così lievita di periodo in periodo, in successive capitalizzazioni degli interessi fino alla scadenza del finanziamento; di tal che, nell’interesse composto il montante è proporzionale al capitale e funzione esponenziale della durata. Un’operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l’interesse è disponibile solamente alla fine del periodo di impiego, mentre si svolge in regime di capitalizzazione composta quando l’interesse è disponibile alla fine di ogni periodo di capitalizzazione.

E’ invero consolidato nella letteratura scientifica in materia il principio secondo cui l’anatocismo (o, quanto meno, l’effetto dell’incremento esponenziale degli interessi nel quale si sostanzia, sotto il profilo finanziario, tale termine giuridico) deriva non già dalla natura dell’operazione finanziaria e, quindi, dalla tipologia del relativo contratto (conto corrente, leasing, mutuo, ecc.), bensì dall’utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, in virtù della proprietà di scindibilità che caratterizza le leggi che regolano siffatto regime.

L’anatocismo è un concetto prettamente giuridico, in quanto tale non riconducibile al lessico della scienza matematica, che invece conosce, come appena evidenziato, il regime finanziario dell’interesse composto, che, per quanto appena chiarito, può realizzarsi anche con l’operazione che l’art. 1283 c.c. qualifica come anatocismo, vale a dire con la produzione di interessi su interessi.

Più precisamente, l’anatocismo consiste in un possibile effetto del regime finanziario dell’interesse composto, essendo, in buona sostanza, la regola del mutamento degli interessi in capitale, vale a dire della trasformazione della natura degli importi nel corso del tempo che permette la capitalizzazione degli interessi, di modo che essi generino, a loro volta, nuovi introiti sempre sotto forma di interessi. In base al regime finanziario di capitalizzazione composta, l’interesse che matura su una somma capitale evolve secondo una regola di dipendenza esponenziale dalla variabile temporale e ciò in virtù del fatto che gli interessi, nell’istante stesso in cui maturano, fruttano altri interessi che si cumulano nel capitale, generando a loro volta interessi ulteriori. Una situazione di tal genere è in palese contrasto con la disciplina imperativa posta dall’art. 1283 c.c., a norma del quale, come noto,“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.In forza della disposizione appena citata, gli interessi da corrispondere su un mutuo devono essere applicati soltanto sul capitale che rimane da restituire e non sugli interessi in precedenza maturati; ciò, come verrà più diffusamente precisato nel prosieguo della trattazione, fatta salva la peculiare disciplina degli interessi moratori in relazione al mutuo fondiario, che possono essere applicabili (a seconda della specifica normativa cui occorra avere riguardo ratione temporis,i n virtù dei vari interventi novellatori dell’art. 120 T.U.B. succedutisi nel tempo) anche sulla quota interessi delle singole rate rimaste insolute alla loro scadenza, come per l’appunto nel caso d ispecie.

Va peraltro precisato che, a stretto rigore, l’anatocismo non si identifica tout court con la capitalizzazione composta degli interessi, costituendo tale ultimo regime finanziario il genus nel contesto del quale è riconducibile l’anatocismo come species,atteso che esso, inteso come produzione di interessi su interessi (ex art. 1283 c.c.), non esaurisce l’intero ambito applicativo dell’interesse composto: la previsione pattizia in virtù della quale interessi che vengono in scadenza vanno pagati ancor prima della scadenza del capitale risponde (anche) al regime di capitalizzazione composta, ma non necessariamente una pattuizione di tal genere comporta la spirale ascendente di lievitazione degli interessi, che, contrastando con il principio di proporzionalità di cui all’art. 821 c.c. (in forza del quale gli interessi vengono legittimamente prodotti in ragione della durata del diritto, vale a dire purchè proporzionali al tempo di annullamento del debito capitale residuo), caratterizza e qualifica l’anatocismo. Nei piani di rimborso rateale dei finanziamenti l’impiego del regime finanziario della capitalizzazione composta determina il venir meno della suddetta proporzionalità rispetto al tempo e comporta la conseguente maggiorazione della rata di ammortamento, per effetto della quale il monte interessi lievita esponenzialmente. E’ per l’appunto in tale fenomeno che si annida l’essenza dell’anatocismo, per quanto “celato” nel valore della rata pattuita, quantificata applicando il T.A.N. contrattuale secondo la formula dell’interesse composto; operazione questa che, nello sviluppo del piano, comporta la sostanziale equiparazione al capitale finanziato (C) del corrispondente valore futuro (M, comprensivo di interessi anatocistici), espresso dalla formula M = C(1+i)k, in luogo del valore futuro che lascerebbe improduttivi gli interessi maturati, espresso dalla diversa formula M =C(1+ki).

La criticità della ravvisabilità, sotto il profilo giuridico, del fenomeno anatocistico implicato da siffatto meccanismo sta nel fatto che la soluzione consistente nel pagare, alla scadenza di ciascuna rata, tutti gli interessi maturati sul capitale in essere, pur configurandosi nella sostanza in contrasto con il criterio di proporzionalità ex art.821c.c., non determina, almeno formalmente, produzione di interessi su interessi scaduti (ciò che, ai sensi del tenore testuale dell’art. 1283 c.c., integra anatocismo), pur comportando comunque i medesimi effetti economici di tale ultima operazione. In realtà, attraverso tale meccanismo, già nel momento genetico del vincolo negoziale (quindi già all’atto della stipulazione del contratto) vengono pattuite due obbligazioni a carico dell’accipiens, quella relativa al debito principale per sorte capitale e quella, accessoria, inerente al monte interessi, che in ragione dell’adozione del regime di capitalizzazione composta, risulta già comprendere gli effetti anatocistici, consistenti nella maggiorazione apportata al valore della rata rispetto a quello che essa avrebbe avuto in base al monte interessi che si sarebbe presentato applicando il regime semplice.

In tal modo, la pattuizione anatocistica rimane intrinsecamente contenuta – per quanto non esplicitata (e quindi celata) nel testo contrattuale, frequentemente privo di menzione di sorta anche del regime finanziario utilizzato (ciò che rappresenta palese indice rivelatore dell’asimmetria informativa tra le parti del rapporto, innegabilmente contrastante con i principi di correttezza, buona fede e trasparenza che l’operatore bancario è tenuto ad osservare) – e quindi, in buona sostanza, assorbita nel valore stesso della rata di ammortamento.

Sul piano matematico-finanziario, il complessivo monte interessi previsto nella totalità delle rate include quindi (giàab origine, fin dal momento della conclusione dell’accordo negoziale) la maggiorazione anatocistica, per l’appunto in ragione del regime finanziario adottato. In altri termini, l’anatocismo sussiste nella stessa pattuizione, ovvero nel valore della rata concordata al momento della stipulazione del contratto in base al piano di ammortamento (ad esso allegato e dallo stesso richiamato), in virtù dell’applicazione del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta; regime che, attraverso un’alchimia matematica consentita dalla proprietà della scindibilità che lo caratterizza, comporta la maggiorazione della rata in virtù del calcolo degli interessi sul debito capitale residuo (oggetto di obbligazione restitutoria non ancora scaduta, in quanto destinata ad essere adempiuta con il pagamento delle rate successive, secondo la periodicità pattuita), anziché sul capitale in scadenza; ciò che rende possibile, in buona sostanza, sostituire la produzione di interessi su interessi (che ai sensi del tenore testuale dell’art. 1283 c.c. determinerebbe anatocismo) con la produzione di interessi sul capitale. Per l’equivalenza finanziaria connessa al principio di scindibilità risultano infatti compresi nel regime composto sia l’ipotesi (riconducibile alla definizione letterale dell’anatocismo giuridico desumibile dall’art. 1283 c.c.) in cui gli interessi vengano, alla scadenza, cumulati al capitale, sia quella nella quale essi vengano alla scadenza pagati, costituendo un distinto capitale nel portafoglio del creditore; anche questa seconda variante del regime della capitalizzazione composta, a ben vedere, riproduce i medesimi effetti finanziari della lievitazione esponenziale degli interessi che qualifica l’anatocismo giuridico. Elemento qualificante il regime di capitalizzazione composta è proprio la disponibilità delle quote interessi – alternativamente (ma con i medesimi identici effetti sotto il profilofinanziario)i nvirtù del loro pagamento o della loro capitalizzazione – alla fine di ciascun periodo in cui è frazionato il finanziamento, a prescindere dalla scadenza dell’obbligazione principale avente ad oggetto il capitale. Tale caratteristica qualificante trova espressione, nei finanziamenti a rimborso graduale, nelle formule matematichechefissano i rapporti fra Capitale (C), Rata (Rk k = 1, 2, ….. n) e Montante (M) alla scadenza.

In definitiva, con il regime composto, anche nella variante costituita dal pagamento degli interessi (in alternativa alla loro capitalizzazione), svanisce, a ben vedere, la distinzione tra capitale ed interessi, restando indifferente all’atto del pagamento periodico l’individuazione del titolo per il quale esso avviene (se inerente all’obbligazione principale o a quella accessoria) e, correlativamente, quale sia la specifica composizione della rata (nella sua ripartizione tra quota capitale e quota interessi), essendo comunque invariato il montante sul quale si producono nuovi interessi; e ciò proprio perchè, sotto il profilo finanziario, adottando il regime composto la composizione della rata è pressochè ininfluente.

Attraverso il piano di ammortamento alla francese strutturato secondo il regime di capitalizzazione composta assume infatti rilievo, sotto il profilo finanziario, esclusivamente l’importo della rata costante del piano di rimborso, potendo quest’ultima essere suddivisa in vario modo fra quota capitale e quota interessi; dando luogo, in ogni caso, alla medesima somma periodica di debito residuo ed allo stesso importo complessivo di interessi e capitale nei vari possibili scenari di composizione delle rate, tutti finanziariamente equivalenti, in quanto comunque fondati sul regime composto di produzione degli interessi. Con il paradossale risultato che la sostanziale intercambiabilità tra capitale ed interessi nell’ambito delle rate, dovuta all’equivalenza finanziaria che caratterizza il regime finanziario utilizzato, ove si presti attenzione esclusivamente alla forma implica che lo stesso monte interessi del piano di ammortamento in regime composto con una modalità dovrebbe risultare illegittimo, in quanto ricomprendente interessi su interessi, con l’altra sarebbe legittimo, in quanto prodotto esclusivamente da capitale e ciò sebbene in quest’ultimo caso tale risultato venga conseguito attraverso la determinazione della rata secondo un valore più elevato, in virtù dell’impiego del T.A.N. convenuto in regime composto ed in base ad una ripartizione tra quota capitale e quota interessi che consente di traslare sul capitale la produzione di interessi anatocistici. In altri termini, privilegiando, tra le varie possibili alternative di composizione della rata quella che prevede il pagamento di tutti gli interessi maturati sul debito residuo, non si verifica formalmente la produzione di interessi su interessi, ancorché la capitalizzazione composta applicata determini invariato il medesimo monte interessi che risulterebbe dall’operazione vietata ex art. 1283 c.c..

Con siffatta opzione di composizione della rata, a ben vedere, viene quindi illegittimamente elisa (se non elusa) la discriminazione operante sul piano giuridico fra obbligazione principale e obbligazione accessoria,riservando al capitale ed agli interessi lo stesso identico trattamento e, in definitiva, vanificando in tal modo, anche per effetto della deroga al principio di proporzionalità posto dall’art. 821 c.c., il beneficio che ordinariamente deriva al mutuatario dal pagamento anticipato degli interessi rispetto al capitale. A tale proposito, è importante rilevare che la Suprema Corte ha sempre rimarcato la distinzione ontologica e giuridica tra l’obbligazione principale (avente ad oggetto la restituzione del capitale mutuato) e quella accessoria (relativa agli interessi), distinzione che non può essere evidentemente posta in non cale in ragione della tipologia di piano di ammortamento e/o del regime finanziario adottato: “In ipotesi di mutuo peril quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull’intera somma, integra un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c. Con riferimento alla disciplina dell’art. 1283 c.c., usi contrari non avrebbero potuto formarsi successivamente all’entrata in vigore del codice civile, perché la natura della norma stessa, di carattere imperativo e quindi impeditiva del riconoscimento di pattuizioni e di comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente, impediva la realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell’uso normativo. ….”;quanto all’ammortamento alla francese, “trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare neltempo le due distinte obbligazioni del mutuatario (capitale e interessi), essa non è idonea a mutarne la natura nè ad eliminarne l’autonomia” (cfr. Cass.n. 2593/2003 ,conf. Id.n.3479/1971, n.1724/1977,n.9653/2001, n. 28663/13, n. 2072/2013, n. 603/2013, n. 11400/2014). In altri termini, “Nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta inprestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutare la natura né ad eliminarne l’autonomia(cfr. Cass. n. 11400/2014 cit.).

E’ ben vero che il mutuo oggetto di giudizio, essendo stato stipulato in data 22.02.2007, è soggetto alla disciplina di cui all’art. 3 della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (emanata in attuazione della delega contenuta nell’art. 25 comma 2 del T.U.B. – D.Lgs. n. 395/21993, nella formulazione a quel tempo vigente), ai sensi del quale, nelle operazioni di finanziamento con rimborso del prestito mediante rate a scadenze predefinite, “l’importo complessivamente dovuto alla scadenzadi ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento” (comma 1), ovvero “a decorrere dalla data di risoluzione” qualora “ilmancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento” (comma 2); disciplina che, in buona sostanza, legittima l’addebito di interessi moratori sull’intera rata rimasta insoluta, comprensiva anche della quota interessi. Tale disciplina, nondimeno, non vale ad escludere la suevidenziata diversità ontologica, giuridica e contabile dell’obbligazione relativa agli interessi rispetto a quella inerente al capitale, reiteratamente ribadita nei richiamati arresti della Corte regolatrice; diversità che, come dianzi evidenziato, sostanzialmente è destinata a svanire attraverso l’applicazione del regime di capitalizzazione composta nei mutui con ammortamento a ratecostanti.

Se il divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 c.c. si riferisce letteralmente alla produzione di interessi su interessi scaduti, parrebbe allora non esservi preclusione normativa di sorta alla pattuizione (concretantesi nel richiamo e nell’approvazione, attraverso il contratto di mutuo, del piano di ammortamento allegato formulato in regime composto) dell’obbligo di pagamento degli interessi ancor prima di quello relativo al capitale di riferimento. Tale constatazione sottende ed implica, a ben vedere, un varco elusivo nel presidio costituito dalla succitata norma imperativa codicistica.

Secondo quanto già in precedenza accennato, infatti, in matematica finanziaria il regime composto ricomprende due diverse modalità operative attraverso le quali esso può in concreto realizzarsi: la prima in base alla quale gli interessi vengono capitalizzati ed, in quanto tali, assoggettati al medesimo trattamento del capitale, producendo quindi, a loro volta, ulteriori interessi, pagati congiuntamente alla scadenza del capitale (cd. finanziamento tipozero coupon bond); la seconda, per l’appunto solitamente adottata nei finanziamenti a rimborso graduale, attraverso la quale il regime composto viene utilizzato, fin dalla fase genetica del vincolo obbligatorio, per determinare la rata (costante) di rimborso in modo che il pagamento periodico degli interessi venga realizzato, sia pure in forma semplice, su tutto il capitale (oggetto di restituzione frazionata nel tempo), a prescindere dalla scadenza dell’obbligazione restitutoria di quest’ultimo (o delle singole frazioni di capitale che compongono le rate del piano), senza che ciò comporti formalmente produzione di interessi su interessi. In realtà, considerato che trattasi di disciplina imperativa, in quanto tale cogente ed inderogabile (la deroga al disposto di cui all’art. 1283 c.c. consentita all’autonomia negoziale in base al precitato art. 3 della Delibera C.I.C.R.09.02.2000 e,piùrecentemente,all’art.17bis del D.L.n.18/2016, convertito in L.n.49/2016, siriferisce infatti soltantoagli interessi moratori, non già a quelli corrispettivi), deve ritenersi che il divieto di anatocismo non attenga esclusivamente all’accordo preventivo che preveda direttamente la produzione di interessi su interessi, ma altresì a quelli – anch’essi in ipotesi riconducibili al momento genetico contratto (e quindi integranti una convenzione, ai sensi dell’art. 1283 c.c.) – che producano comunque, sotto il profilo economico, il medesimo effetto della produzionediinteressisuinteressi.

Ciò cherileva,abenvedere, è l’identità degli effetti economico-finanziari delle due modalità operative suindicate, comportando entrambe, anche in ragione del computo degli interessi sul capitale residuo (anzichè su quello in scadenza), un valore della rata di ammortamento superiore rispetto a quello che si presenterebbe adottando il regime di capitalizzazione semplice. Nei finanziamenti a rimborso rateale costante (cd. alla francese) strutturati secondo il regime finanziario della capitalizzazione composta, quindi, nella determinazione dell’importo complessivo della rata ottenuta mediante l’applicazione del T.A.N., attraverso l’impiego della formula

– e quindi già al momento della stipulazione del contratto, in virtù dell’esplicito richiamo al piano di ammortamento ad esso allegato e predisposto attraverso l’uso di quella formula – è insita, in definitiva, una convenzione anatocistica, che trova espressione in una forma accelerata di produzione di interessi (nella quale la proporzionalità viene rapportata non già capitale finanziato, in conformità al disposto di cui all’art.821c.c.,bensì almontante maturato,comprensivo della quota

interessi); pattuizione replicante, in equivalenza finanziaria, il medesimo monte interessi prodotto dal computo di interessi su interessi, a prescindere da quale sia la specifica (e finanziariamen

te indifferente) distribuzione tra capitale ed interesse all’interno della singola rata, ciò che vale a determinare, sotto il profilo economico, lo stesso identico effetto vietato dell’anatocismo giuridico preso in considerazione dall’art. 1283 c.c.. Sul piano tecnico-finanziario, anche in quest’ultimo caso l’ammontare complessivo degli interessi risulta infatti maggiorato di un importo corrispondente esattamente agli interessi anatocistici, effetto riconducibile, per l’appunto, al regime finanziario prescelto, impiegato per la determinazione della rata. La ragione della produzione di interessi (tutti soltanto primari) maggiori di quelli che deriverebbero dall’applicazione del regime della capitalizzazione semplice consiste nella stessa struttura della rata, in rapporto al regime finanziario adottato: tecnicamente la rata è già caricata degli interessi anatocistici ma, accelerando l’incasso di tutti gli interessi maturati (in quanto resi esigibili, quale quota interessi delle singole rate, anteriormente alla scadenza dell’obbligazione restitutoria del capitale residuo, sul quale gli stessi interessi sono calcolati), si protrae (per un pari ammontare) il pagamento del capitale, con conseguente sostituzione alla produzione di interessi su interessi della produzione di interessi su capitale; operazione che determina surrettiziamente, sotto il profilo economico, il medesimo effetto vietato dall’art. 1283 c.c. (consistente nella crescita esponenziale degli interessi, con velocità rapportata al montante maturato, anziché al capitale finanziato). Ne deriva che, risultando la rata costante, di quanto si maggiora l’ammontare degli interessi spesati nella rata, di altrettanto si riduce la quota capitale pagata. Rimanendo invariato il capitale da rimborsare, appare evidente che la maggiorazione della rata, indotta dall’impiego del regime finanziario della capitalizzazione composta, si riversa interamente sull’ammontare complessivo degli interessi, quale che sia la composizione della rata; l’incremento indotto nel monte interessi complessivo corrisponde esattamente agli interessi anatocistici, rispetto a quelli (soltanto) primari che maturerebbero in base al regime della capitalizzazione semplice. Nella previsione stessa dell’importo della rata pattuita in contratto – quindi ancor prima di fissarne la composizione (ovvero alla ripartizione all’interno della stessa tra quota capitale e quota interessi) ed a prescindere dalla stessa composizione – si sostanzia pertanto la convenzione anatocistica, che precede la scadenza degli interessi (essendo radicata nella fase genetica del rapportocontrattuale).

In definitiva, le modalità di calcolo degli interessi si risolvono in un roll-over sul capitale finanziato, chiudendo ad ogni scadenza periodica il finanziamento, introitando gli interessi e “riaccendendo” (di fatto) il finanziamento per il successivo periodo; operazioni con le quali si evita solo formalmente la produzione di interessi su interessi, ma si conserva sostanzialmente l’effetto anatocistico: di scadenza in scadenza occorre ricalcolare l’ammontare del debito che genera interessi, sicché questi, ancorché semplici nell’intervallo temporale tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta: alla scadenza di ciascuna rata, l’aggiornamento del debito residuo prevede che gli interessi generati tra le scadenze succedutesi vengano incorporati nel debito, esattamente come nel consueto schema della capitalizzazione composta. In tal modo, l’ammortamento del finanziamento viene di fatto condotto con l’applicazione di interessi (sul debito residuo) in apparenza (o comunque soltanto formalmente) semplici, ma con effetti economici analoghi a quelli che si verificherebbero applicando interessi composti. Più precisamente, la suenunciata formula inversa, esprime chiaramente un meccanismo anatocistico, determinando nei rapporti intertemporali fra il capitale finanziato ed i successivi rimborsi graduali un’equivalenza finanziaria comprensiva dell’anatocismo. Il ricorso a siffatto meccanismo stabilisce matematicamente l’equivalenza fra capitale (C) oggi e C*(1+i)^k periodi, in violazione del divieto posto dall’art. 1283 c.c. e dall’art. 120 T.U.B.. In altri termini, con la suddetta formula, attraverso il tempo (k) all’esponente, si calcola l’interesse espresso dal T.A.N. (i) in regime esponenziale, vale a dire proporzionale non già al capitale finanziato (in conformità all’art. 821 c.c.), bensì al montante ad ogni scadenza (montante composto da capitale + interessi). Peraltro, tale operazione viene solitamente attuata in difetto di relativa specificazione nel contratto, il più delle volte in mancanza anche della semplice menzione del regime finanziario applicato – e ciò in palese contrasto con il fondamentale canone di correttezza, buona fede e trasparenza che deve improntare l’attività dell’operatore bancario (specie ove si consideri che l’art. 117, 4 comma del T.U.B. prevede che “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”,che, a norma dell’art. 125 bis, comma 5 dello stesso D.Lgs.n.385/1993“nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali’e che, ai sensi dell’art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”); ciò che vale in molti casi a rendere dubbia, se non altro, l’effettività dell’in idem placitum consensum ul quale si fonda l’accordo contrattuale e/o, comunque, la validità dello stesso in riferimento al requisito della determinatezza dell’oggetto.

In realtà, l’indicazione del T.A.N. nel contratto non è di per sé sola esplicatrice del prezzo del finanziamento se non viene integrata con la specifica menzione del regime finanziario adottato e, se questo è composto, con una compiuta spiegazione del modello di calcolo degli interessi; sono per l’appunto tali aspetti che, combinati tra loro, determinano la divergenza del monte interessi (espressione del prezzo effettivo del finanziamento) tra il piano di rimborso predisposto secondo il regime della capitalizzazione composta e quello sviluppato secondo il medesimo T.A.N. ma basato su quello della capitalizzazione semplice. Non a caso, la Direttiva 2008/48/CE prescrive la specificazione, oltre che delle condizioni di calcolo, dell’importo complessivo da rimborsare, essendo invece dato di comune esperienza che il più delle volte nei finanziamenti a rimborso graduale il prezzo – espresso dal totale interessi da corrispondere sul capitale mutuato – non viene esplicitamente riportato né nel contratto, né nella documentazione ad essa allegata. Qualora la rata venisse determinata impiegando il T.A.N. in regime semplice, invece, la scelta di calcolare gli interessi sul debito residuo, per i vincoli di chiusura del piano, comporterebbe l’impiego di un tasso inferiore, vale a dire del tasso composto finanziariamente equivalente al tasso espresso dal T.A.N.. L’incremento esponenziale del monte interessi complessivo conseguente all’adozione del regime di capitalizzazione composta – integrante il fondamento degli effetti economici vietati dall’art. 1283 c.c. – emerge nella sua lampante chiarezza ove si consideri che lo stesso regime e la corrispondente formazione di un monte interessi anatocistici si verificano sia con la produzione di interessi su interessi, ottenuta dall’applicazione del T.A.N. (contrattuale) sul capitale che si rende esigibile ad ogni scadenza (ovvero quello che compone la quota capitale di ciascuna data), sia, alternativamente, con la produzione semplice degli interessi, ottenuta applicando lo stesso T.A.N. ad ogni scadenza sull’intero capitale residuo; in questa seconda ipotesi, il pagamento anticipato (rispetto alla scadenza dell’obbligazione di restituzione del capitale) degli interessi maturati ad ogni scadenza non impedisce affatto l’ascesa esponenziale dell’obbligazione accessoria: il monte interessi rimane invariato, alimentato dagli interessi successivi ad ogni scadenza traslati sul maggior capitale residuo. In definitiva, il piano di rimborso, in entrambe le due suindicate ipotesi, è perfettamente identico negli effetti economici, seppur invertito nella ripartizione (o, per meglio dire, nell’ordine di successione temporale) di quota capitale e quota interessi.

Che il disvalore della clausola anatocistica, posto a fondamento della sua nullità, consista nell’effetto vietato, piuttosto che nella specifica modalità operativa contabile con la quale esso è realizzato, emerge chiaramente dalla vicenda giurisprudenziale che ha condotto la Corte di Cassazione ad affermare l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari ed a stabilire la necessità di procedere alla depurazione del conto dagli addebiti registrati in base a tale capitalizzazione e ciò ancorché l’effetto anatocistico (inteso nel senso di produzione di interessi su interessi, secondo la previsione di cui all’art. 1283 c.c.) venga realizzato in modo indiretto, vale a dire, per l’appunto, rendendo capitale gli interessi debitori maturati nel trimestre. La ratio decidendi che ha portato a tale conclusione risiede – a ben vedere valorizzando la sostanza della norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c., più che il dato letterale della stessa – nella consapevolezza che anche un meccanismo che comporta, sul piano finanziario, i medesimi risultati vietati dalla predetta disposizione attraverso una contabilizzazione che replica e consente, in sostanziale funzione elusiva del disposto imperativo di Legge, le stesse conseguenze economiche di una produzione in forma esponenziale degli interessi, realizza l’effetto che il Legislatore ha inteso per l’appunto evitare con l’art. 1283 c.c.; ciò che vale ad integrare, attraverso la clausola che consente alla banca la capitalizzazione de qua, un’ipotesi di pattuizione in frode alla legge (art. 1344 c.c.), in quanto destinata a realizzare per altra via il risultato, vietato dalla disposizione appena citata, di conseguire la produzione di interessi su interessi (accumulatisi nel corso dei periodi trimestrali), a prescindere dalla proposizione di apposita domanda giudiziale o dalla stipulazione di idonea convenzione successiva alla scadenza degli interessi primari. Del resto, proprio in virtù dell’equiparazione sotto il profilo degli effetti economici al fenomeno anatocistico (quale prefigurato in chiave giuridica dallo stesso art. 1283 c.c.), con riferimento alla pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori maturati nei conti correnti bancari la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare che la violazione della disposizione appena citata – la quale, giova precisare, limita espressamente il richiamato divieto alla sola di produzione di interessi su interessi scaduti – non discende da un’espressa pattuizione anatocistica (vale a dire da una clausola che deroghi in modo esplicito e diretto al divieto appena richiamato), bensì dalla previsione, contenuta nel contratto, della chiusura trimestrale dei conti debitori: la mancata liquidazione del saldo trimestrale vale a configurare il saldo medesimo quale prima rimessa del nuovo conto, sulla quale, ai sensi dell’art. 1825 c.c., decorrono gli interessi convenzionali; di modo che la capitalizzazione degli interessi a favore della banca si pone come naturale (e, in base alla relativa clausola, inevitabile) conseguenza della periodica chiusura del conto corrente.

E’ ben vero che nel finanziamento a rimborso graduale, rispetto al conto corrente, ricorre una sostanziale differenza, atteso che mentre in quest’ultimo interviene un’automatica capitalizzazione degli interessi, nel primo gli interessi rimangono sistematicamente pagati ad ogni scadenza; ma, a ben vedere, è proprio nell’obbligo di adempimento di un debito accessorio (quale è, per l’appunto, quello inerente agli interessi maturati anteriormente alla scadenza del debito principale relativo al capitale) che si risolve la sostanziale equiparazione degli interessi al capitale, in virtù del medesimo trattamento riservato agli uni come all’altro: il pagamento degli interessi periodicamente maturati in base al piano (pagamento che può essere possibile soltanto in riferimento ad un debito “maturato”), infatti, viene in tal modo reso obbligatorio (e quindi la relativa obbligazione resa esigibile), realizzando per lo più in modo immediato e diretto quell’incremento della sfera giuridica patrimoniale del mutuante (per effetto della percezione dello stesso) che la capitalizzazione di quegli stessi interessi è destinata a determinare soltanto al momento del termine del piano di rimborso (o della risoluzione del rapporto conseguente all’estinzione anticipata o alla decadenza dal beneficio del termine).

Sebbene la tematica dell’anatocismo nei finanziamenti a rimborso graduale non sia mai stata affrontata in modo diretto dalla Suprema Corte, in talune pronunce della stessa è ravvisabile l’affermazione esplicita di una tendenziale estensione – fondata sullaratio, più che sul dettato letterale della norma imperativa (incentrato sulla produzione di interessi su interessi scaduti) – dell’ambito del divieto ex art. 1283 c.c. all’impiego del regime composto nei mutui, in considerazione dell’assimilazione dei relativi effetti. Nella sentenza n. 12507/1999 si fa riferimento ripetutamente al concetto di capitalizzazione ed in quella n. 2374/1999, richiamata dalla successiva n. 2593/2003, nel qualificare il citato art.1283 c.c. come norma imperativa e di natura eccezionale (in quanto tale non derogabile al di fuori dei casi contemplati dalla stessa disposizione), pare prospettata un’espressa applicazione del relativo divieto al tasso composto dei mutui: “Le finalità della norma sono state identificate, da unaparte, nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari, e dall’altra, nell’intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che comporti il protrarsi dell’inadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare, al momento di sottoscrivere l’apposita convenzione, l’esatto ammontare del suo debito.Richiedendo che l’apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l’accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito. (…) pur rimanendo nei limiti del tasso soglia, le conseguenze economiche sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli composti. E’ stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni’(cfr. Cass. n. 2593/2003 cit.).

Del resto, lo stesso disposto di cui all’art. 120, comma 2 lett. b) del T.U.B., nella formulazione derivata dall’art. 1 comma 629 della L. n. 147/2013, nello stabilire il divieto di produzione di “interessi ulteriori” sugli “interessi debitori maturati”, quale criterio direttivo cui il C.I.C.R. è stato demandato ad attenersi nel regolare“la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”(e quindi anche in riferimento ai finanziamenti non correlati ai conti correnti), ha fatto esplicito riferimento, per l’appunto, alla nozione di “interessi maturati”, nozione che risulta più ampia di quella relativa agli interessi propriamente “scaduti” (richiamata dall’art. 1283 c.c.); ciò che consente di desumere ragionevolmente che il principio sul quale si fonda la succitata disposizione del T.U.B. presuppone una portata precettiva del divieto posto dall’art. 1283 c.c. più ampia di quella meramente formale (basata sul mero dettato letterale) limitata all’ambito degli interessi “scaduti”, e quindi estesa anche a quelli resi esigibili attraverso un artificioso meccanismo contabile; divieto, in tal guisa ricostruito, tale quindi da costituire un più rigoroso presidio del principio di proporzionalità che governa l’ordinaria fruttuosità del denaro in forza dell’art.821c.c., al fine di impedire pratiche elusive attraverso forme, indirette o implicite, di produzione accelerata di interessi in contrasto con il su enunciato principio. Non essendo ragionevolmente revocabile in dubbio che, nel porre la disciplina appena citata, il Legislatore abbia inteso armonizzarla al richiamato tradizionale divieto codicistico di anatocismo, la (verosimilmente non casuale) divergenza lessicale dianzi evidenziata (“interessi maturati” nell’art. 120 T.U.B. – “interessi scaduti” nell’art. 120 c.c.) costituisce pertanto indice rivelatore della consapevolezza, da parte del Legislatore, del rischio intrinseco nell’abituale ricorso nella gestione dei rapporti bancari a meccanismi di produzione esponenziale degli interessi caratterizzati da effetti analoghi a quelli cui il divieto prescritto dall’art. 1283 c.c. conferisce lo stigma di illiceità, per quanto tali effetti non paiano (almeno formalmente) realizzati attraverso la produzione di interessi su interessi scaduti; quanto appena esposto specie ove si consideri che nel conto corrente bancario l’obbligazione inerente agli interessi deve ritenersi in scadenza, così come quella principale concernente il capitale, soltanto al momento della chiusura delconto.Per consolidata giurisprudenza, infatti, il rapporto di conto corrente bancario “èsoggetto ai principi generali di cui all’art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l’art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario”, risultando quindi il primo “diverso per struttura efunzione dal contratto di conto corrente ordinario”, considerato anche che “l’art. 1857 cod. civ. non richiama l’art. 1831 cod. civ.” (che consente alle parti, in riferimento a quest’ultimo, di concordare scadenze periodiche ai fini della liquidazione del saldo) “tra le norme applicabili alle operazionibancarie regolate in conto corrente” (cfr. Cass. n.15135/2014, conf. Id. n. 6187/2005, n. 870/2006, n. 15218/2007, n.15135/2014).

Senza considerare che, a ben vedere, il pagamento degli interessi anticipatamente rispetto alla scadenza dell’obbligazione restitutoria del capitale di riferimento trova giustificazione in una pattuizione negoziale in tal senso (integrata, nel contratto di mutuo, dall’approvazione del piano di

ammortamento che contempla la composizione delle rate che il mutuatario è tenuto a pagare alle scadenze periodiche, incluse le rispettive quota interessi, di modo che queste ultime, così come le quote capitali, scadono per l’appunto contestualmente alla rata che esse concorrono a comporre); potendosi quindi, sotto tale profilo, detti interessi considerare “scaduti”, in quanto per l’appunto oggetto di un’obbligazione esigibile, tanto che l’omesso tempestivo pagamento di una determinata rata configura innegabilmente inadempimento contrattuale (originando, di conseguenza, l’obbligo di corrispondere interessi di mora, peraltro, come già precisato, sull’intero importo della rata insoluta, comprensiva di quota capitale e quota interessi, ove ciò sia pattuito). Risulta del pari integrato l’altro presupposto del divieto ex art. 1283 c.c., rappresentato dalla pattuizione dell’effetto anatocistico anteriormente alla scadenza degli interessi, trattandosi di effetto intrinsecamente implicato – fin dal momento della stipulazione del contratto, pertanto ancor prima che il rapporto abbia esecuzione – dalla determinazione dell’ammontare delle rate attraverso l’utilizzo del T.A.N. contrattuale secondo il regime finanziario composto in base al quale è predisposto il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo. Non pare revocabile in dubbio, in effetti, che detto piano abbia natura negoziale e valga, in quanto tale, ad integrare il contenuto dell’accordo trasfuso nel contratto, ove si consideri che esso, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte,“rappresenta l’elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo contrattuale delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi’(Cass. n. 5703/2002, conf. Id. n. 23972/2010).

I principi contabili sin qui enunciati costituiscono ormai patrimonio consolidato della più accreditata letteratura matematica finanziaria (vedasi gli studi del prof. Antonio Annibali, ordinario di Matematica Finanziaria e Attuario presso la Facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza” di Roma e del gruppo di docenti di Matematica Finanziaria ed Attuariale dallo stesso coordinati della stessa Università – Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza e dell’Università dell’Aquila – Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia, i cui risultati sono stati condensati in due pubblicazioni, “Anatocismo e ammortamento di mutui “alla francese” in capitalizzazione semplice” e “Anatocismo e ammortamento di mutui “alla francese” –Manuale per le professioni di Magistrato, Dottore Commercialista e Avvocato;vedasi anche lo studio intitolato “Sull’anatocismo nell’ammortamento francese” del prof. Gennaro Olivieri e della prof.ssa Paola Fersini, rispettivamente docente e ricercatore di Matematica Finanziaria presso l’Università Luiss Guido Carli, pubblicato sul n. 2/2015 della Rivista Banche e Banchieri – Rivista dell’Associazione Nazionale Banche Private; quelli del prof. Arcangelo Marrone e della prof.ssa Lara Oliva, docenti di Economia aziendale all’Università LUM J. Monnet, in “Algoritmi e formule di calcolo dell’interesse nel mercato legale”, quello dell’Ing. Das Warhe nel libro “Anatocismo nei mutui, le formule segrete”; vedasi anche gli studi di statistica del dott. Graziano Aretusi, Statistico, nel libro “Mutui e anatocismo – Aspetti matematici e tecnici” e quelli del dott. Luigi Spagnolo, esperto di tecnica bancaria, in “L’anatocismomascherato”).

Il gruppo di studio coordinato dal prof. Antonio Annibali, in particolare, partendo da un piano di ammortamento “alla francese” in capitalizzazione composta, ha affrontato il problema della quantificazione ed eliminazione degli addebiti correlati all’anatocismo, tramite la costruzione di un analogo piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, attraverso i seguenti passaggi: separazione del debito residuo nelle due componenti (debito in conto capitale e debito in conto interessi) e conseguente separazione e quantificazione della quota di interessi non anatocistici e di quella interessi anatocistici; eliminazione di questi ultimi e costruzione di un piano di ammortamento (in capitalizzazione semplice e quindi privo di anatocismo), che verifichi i vincoli finanziari e contrattuali (chiusura del piano di ammortamento, costanza delle rate, mantenimento dell’importo prestato, del tasso di interesse concordato e della durata dell’ammortamento); considerazione delle soluzioni praticabili nell’ipotesi che, essendo stato già pagato un certo numero di rate del piano di ammortamento stilato in capitalizzazione composta, si voglia provvedere al recupero dei maggiori pagamenti effettuati. Da ultimo, lo stesso gruppo di studio, con l’articolo intitolato “Rivisitazione del modello di ammortamento alla francese di unmutuo in capitalizzazione semplice”, ha preso posizione su taluni rilievi critici mossi al modello prefigurato nelle precedenti pubblicazioni scientifiche del medesimo gruppo, sostanzialmente sintetizzati dalla considerazione per la quale, nell’originario modello, a fronte della possibilità di presentazione di importi negativi del debito residuo in conto capitale (e dei conseguenti interessi non anatocistici) si era prospettata l’utilizzazione di un tasso nullo, con conseguente modifica dell’importo della rata calcolata in capitalizzazione semplice, comportando l’applicazione di tale tasso nullo nell’evoluzione del piano di rimborso, da una certa rata in poi, la presenza di quote interessi nulle; ciò che sarebbe risultato di per sè incompatibile con la struttura del piano di ammortamento a rate costanti (o alla francese), nel quale ciascuna rata è necessariamente composta da una quota capitale e da una quota interessi (non potendo quest’ultima essere nulla, in quanto in ipotesi già versata in misura compensativa nei periodi precedenti). Al riguardo, i suddetti studiosi hanno quindi elaborato una versione alternativa del piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione semplice, in base alla quale le quote interessi sono calcolate sul residuo debito relativo al tempo precedente, ma, a differenza della formula utilizzata nel piano in capitalizzazione composta (nel quale, in quanto pagate contestualmente alle rate, producono ulteriori interessi fino al termine del piano di rimborso), in capitalizzazione semplice esse andrebbero solo contabilizzate e pagate alla scadenza del mutuo; al fine di non pagare interessi contenenti interessi maturati (che produrrebbero ulteriori interessi) ed, al contempo, di effettuare il loro pagamento contestualmente al pagamento della rata (della quale gli stessi interessi costituiscono parte integrante), occorre quindi pagare il loro valore attuale, in capitalizzazione semplice, per il lasso temporale intercorrente tra il pagamento ed il tempo finale (tempo nel quale tali quote interesse non attualizzate si sarebbero comunque dovute pagare). Con riferimento a tale versione alternativa del piano, attraverso l’analisi compiuta dalla predettaequipematematica, la “chiusura” dello stesso piano risulta assicurata dal fatto che la somma delle quote capitali e la somma dei valori attualizzati delle rate coincidono con il debito iniziale e che, al tempo stesso, la somma dei montanti delle rate (comprensivi di quote capitali e quote interessi) coincide con il montante finale del debito iniziale.

Sulla scorta dei su enunciati principi di matematica finanziaria è quindi possibile evidenziare le numerose incongruenze ed erronee affermazioni che caratterizzano un pur diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, che ha escluso aprioristicamente, con argomentazioni ultronee – il più delle volte scorrette sotto il profilo scientifico e senza adeguata valutazione del rilievo assunto in materia dal regime finanziario applicato al rapporto – che possa verificarsi il fenomeno anatocistico nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese. In buona sostanza, siffatto indirizzo si fonda sulle seguenticonsiderazioni.

  1. Per ogni rata, l’interesse corrispettivo sarebbe calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo non ancora scaduto, oggetto delle rate successive (le cui quote capitali sono via via decrescenti nel corso del tempo), debito che, di volta in volta, si riduce progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti; ragion per cui nell’ammortamento alla francese non sarebbe concettualmente configurabile il fenomeno dell’anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c. (cfr. Trib. Verona, 24.03.2015 n. 759).

  2. Gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata verrebbero quindi calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice unicamente sulla parte del capitale residua (in quanto tale non ancora restituita e “spalmata” nelle rate successive non ancora scadute) e per il periodo di riferimento della singola rata, non essendo quindi le quote di interessi che compongono le rate successive affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento delle rate precedenti, bensì, per l’appunto, di volta in volta versate come componenti delle rate di riferimento; in altri termini, ciascun pagamento periodico esaurirebbe la totalità degli interessi fino ad allora maturati, mentre, corrispondentemente, con il progredire del piano di rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la compone) determinerebbe la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario, ciò che darebbe luogo ad un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione (cfr. Trib. Venezia 27.11.2014, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Torino 17.09.2014, Id. 27.04.2016, Trib. Treviso 12.11.2015). In talune pronunce annoverabili nell’indirizzo giurisprudenziale in esame si pone in particolare in evidenza che, sebbene le rate vengano determinate applicando il regime composto, ciò non andrebbe in alcun modo ad incidere sul conteggio (o calcolo) degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese verrebbe operato con il regime dell’interesse semplice (Trib. Isernia, 17.03.2014, Trib. Milano 05.05.2014, Id. 26.10.2017, Trib. Padova12.01.2016).

  3. Con il pagamento di ciascuna rata verrebbe corrisposta la totalità degli interessi maturati (sul capitale residuo) nel periodo cui la stessa rata si riferisce, che, quindi, per l’appunto in ragione di tale versamento, non verrebbero capitalizzati, ma per l’appunto pagati,sub specie di quota interessi della rata di rimborso; così come, analogamente, gli interessi conglobati nella rata successiva sarebbero anch’essi calcolati esclusivamente sulla residua sorte capitale, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata precedente (cfr. Trib. Torino, 17.09.2014 cit., Trib. Siena, 17.09.2014, Trib. Arezzo,24.11.2011).

  4. Il fatto che il piano di ammortamento alla francese comporti un maggiore ammontare complessivo degli interessi che il mutuatario è tenuto a corrispondere rispetto a quello dovuto per effetto del piano di ammortamento all’italiana (caratterizzato dal pagamento periodico di quote capitali costanti e contemporanea corresponsione degli interessi) dipende non già dall’applicazione di interessi composti, ma dalla diversa costruzione della rata (Trib. Milano30.10.2013).

  5. Il presunto (e negato) effetto anatocistico parrebbe apparentemente derivare, in base al metodo di ammortamento alla francese, dalla più lenta riduzione del debito per sorte capitale residua, rallentamento indotto dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati; caratteristica quest’ultima, che in realtà garantirebbe il rispetto della regola stabilita dall’art. 1194 c.c., secondo cui “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore” (comma 1) e “Il pagamentofatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi” (comma 2). In altri termini, trattandosi di criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l’imputazione più ad interessi che a capitale, la legittimità dello stesso sarebbe rivelata dalla sua conformità al disposto di cui al citato art. 1194 c.c. (In tal senso, la pronuncia dell’A.B.F. n. 1127 del 25.02.23014 – Collegio di Napoli, Trib. Padova, 23.02.2009, Trib. Monza, 19.06.2017 n. 1911 cit., Trib. Venezia, 27.11,2014 Trib. Mantova, 11.03.2014, Trib. Treviso, 12.01.2015, Trib. Modena, 11.11.2014, Trib. Pescara 10.04.2014, Trib. Mantova, 11.03.2014).

La più avveduta letteratura ha posto in luce i profili di criticità e le incongruenze, sotto il profilo scientifico, delle affermazioni giurisprudenziali sin qui esposte, in quanto contrastanti con i più elementari principi della matematica finanziaria.

Con riguardo all’argomentazione sub 1), in primo luogo, si è osservato che la formazione della quota di interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima nel piano di ammortamento alla francese predisposto in regime di capitalizzazione composta implica che il debito residuo per sorte capitale del periodo precedente (sul quale si calcolano gli interessi che compongono la rata successiva moltiplicando detto debito residuo per il cd. tasso periodale, ad esempio mensile) contiene, a sua volta, per costruzione, gli interessi maturati nei periodi precedenti, ovvero quelli da considerare giuridicamente “scaduti”; più precisamente, ogni quota interessi di ciascuna rata successiva alla prima risulta costituita dalla somma di due componenti: una determinata dalla maturazione degli interessi sul debito capitale residuo nel periodo di riferimento della medesima rata e l’altra prodotta dalla maturazione degli interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti (questi ultimi, in quanto tali, già pagati quali oggetto delle relative quote interessi delle rate pregresse di riferimento), ciò che costituisce conferma del fatto che il metodo di formazione degli interessi in un piano di ammortamento a rate costanti stilato in capitalizzazione composta implica, per costruzione, il fenomeno della capitalizzazione degli interessi e quindi anatocismo. Il debito residuo che risulta a seguito del pagamento delle varie rate, infatti, è composto da una quota parte di interesse già pagato, secondo quanto dianzi chiarito e, dunque, la quota interessi di pertinenza di ciascuna rata, anche se calcolata (in ipotesi in regime di capitalizzazione semplice) sul solo debito residuo, risulta di ammontare maggiore rispetto a quella che sarebbe dovuta in base all’utilizzo di un tasso di interessi pattuito in regime di capitalizzazione semplice ai fini della preventiva determinazione dell’ammontare delle rate di rimborso; e ciò, per l’appunto, in ragione di un debito residuo in tal modo illegittimamente incrementato. In altri termini, ogni debito residuo risultante dal pagamento delle rate già versate si ottiene sottraendo dal debito precedente (quale risultante dal pagamento della rata immediatamente anteriore) la quota capitale corrente (quella che compone la rata che si prende in considerazione), vale a dire sottraendo (contabilizzando) la rata ed aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi. A ben vedere, l’indirizzo giurisprudenziale che trascura di considerare siffatta modalità di determinazione del debito residuo conseguente al pagamento delle rate precedenti si basa sull’erroneo presupposto secondo cui ad ogni pagamento periodico di una determinata rata si verifichi una sorta di chiusura della contabilità finanziaria del mutuo ed il successivo riavvio della stessa, senza attribuire alcuna rilevanza all’avvenuta capitalizzazione degli interessi. In realtà, come ha avuto modo di sottolineare il Supremo Collegio, nel mutuo convenuto con piano di rimborso rateale e quindi con obbligo restitutorio differito nel tempo (sotto il profilo esecutivo) “acquista il carattere di contratto di durata e lediverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione”; di modo che “il beneficio del pagamento rateale è solo unamodalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l’assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non ne consegue l’effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni”, decorrendo, non a caso, il termine di prescrizione ex art. 1957 c.c. non già dalla scadenza delle singole rate, “bensì dalla scadenza dell’ultima” (cfr. Cass. n. 2301/2004, conf. Id. n. 17798/2011).

L’affermazione contenuta nelle sentenze dianzi richiamate, secondo cui l’anatocismo risulterebbe escluso dal fatto che nel piano di ammortamento alla francese si pagherebbero gli interessi solo sul capitale ancora da restituire, restando preclusa la possibilità di calcolo degli interessi sulla componente di interessi, non tiene conto della considerazione per la quale il tasso applicato al debito residuo è funzione della quota capitale, che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, il cui importo, giova ribadire, è quantificato utilizzando il T.A.N. in regime di capitalizzazione composta (cfr., per analoghi rilievi, cfr. Trib. Milano, sentenza n. 5733/2014). Né, al fine di escludere l’equivalenza dell’incremento del monte interessi a quello corrispondente alla produzione di interessi su interessi può valere l’argomento secondo cui ciascuna rata comprende interessi semplici computati sul capitale residuo. In realtà, applicare il tasso definito dal T.A.N. riportato in contratto per calcolare gli interessi sul debito capitale residuo comporta necessariamente l’impiego del regime composto per determinare la rata, salvo poi fare ricorso, piuttosto che al T.A.N. applicato in regime composto sul capitale in scadenza, alla soluzione, finanziariamente equivalente, dell’applicazione dello stesso T.A.N. in regime semplice sul debito residuo; soluzione, quest’ultima, che sotto il profilo matematico (ed economico) conduce al medesimo monte interessi anatocistico.

Il merito dell’approccio metodologico in esame – che va ben oltre la dianzi ricordata teorica dell’equivalenza degli effetti, sotto il profilo economico ed in dipendenza della deroga al principio di proporzionalità di cui all’art. 821 c.c., dell’applicazione del regime composto al fenomeno della produzione di interessi su interessi scaduti (nel quale si sostanzia, a norma dell’art. 1283 c.c., l’anatocismo) – consiste per l’appunto nell’aver disvelato con rigoroso criterio scientifico, in quanto tale verificabile, che una parte della quota interessi di ciascuna rata successiva alla prima è determinata dalla maturazione degli interessi sugli interessi già scaduti (e già pagati) nei periodi precedenti; conclusione che, a ben vedere, sotto il profilo giuridico si riflette nel riconoscimento di una dinamica anatocisticatout court, esattamente secondo il modello vietato dal precitato art. 1283 c.c., non già nell’affermazione di una semplice spirale esponenziale di incremento degli interessi finanziariamente equivalente al fenomeno anatocistico quale definito da tale ultima disposizione.

Con riferimento alla considerazione sub 2), tenuto conto di quanto appena precisato, è agevole rilevare che in matematica finanziaria l’ipotetico fenomeno inverso alla capitalizzazione è costituito dall’attualizzazione, che, nel contesto in esame, non assume alcunarilevanza.

Ciò che soprattutto rileva è che risulta scorretta, sotto il profilo algebrico e finanziario, l’affermazione secondo cui nei piani di ammortamento alla francese, per quanto stilati in capitalizzazione composta nella determinazione delle rate, le quote interessi che compongono le varie rate sarebbero (necessariamente) calcolate in regime di capitalizzazione

semplice (in quanto ottenute come prodotto tra il tasso periodale di interesse ed il debito relativo al periodo precedente), ciò che varrebbe ad escludere in radice la possibilità di produzione di interessi anatocistici. Tale affermazione, infatti, si attaglia soltanto all’ipotesi nella quale si abbia riguardo ad un tasso di interesse riferito ad un tempo unitario, ipotesi nella quale le funzioni del regime di capitalizzazione semplice e di quello di capitalizzazione composta coincidono; ed è proprio detta coincidenza tra tassi di interesse derivati dall’adozione dell’uno o dall’altro regime finanziario che – giova ribadire nel caso che venga prefigurato un tempo unitario – non consente di verificare in modo univoco se il calcolo degli interessi sia effettuato in base al regime della capitalizzazione semplice o a quello della capitalizzazione composta. Procedendo all’analisi escludendo la suddetta ipotesi del tempo unitario, è dato invece constatare che nell’ammortamento alla francese predisposto secondo le regole del regime della capitalizzazione composta anche le quote interessi delle singole rate sono necessariamente calcolate in base a tale regime e, per converso, in quello stilato secondo le regole della capitalizzazione semplice le quote interessi sono invece necessariamente calcolate, in termini attualizzate, in applicazione del regime di capitalizzazione semplice.

In ordine all’argomentazione n. 3), ribadita la su evidenziata struttura composita di ciascuna quota interessi delle varie rate successive alla prima (quota per una parte effettivamente calcolata sul debito capitale residuo e per l’altra proveniente dalla maturazione degli interessi sugli interessi del periodo precedente), è stato rimarcato che il meccanismo della produzione degli interessi su interessi nel regime di capitalizzazione composta è dovuto proprio alla sottrazione delle quote capitali dal debito residuo e non dall’intera rata, come dovrebbe essere.

Con riguardo all’argomentazione n. 4), non può che ribadirsi che, come già chiarito, la distinzione tra la metodologia di ammortamento alla francese e quella all’italiana, di per sé sola, non assume alcuna effettiva rilevanza rispetto al verificarsi o meno del fenomeno anatocistico, che non è prodotto dalla tipologia di ammortamento, conseguendo piuttosto dalla proprietà della scindibilità delle leggi finanziarie del regime della capitalizzazione composta adottato, di modo che anche un piano di ammortamento all’italiana, ove strutturato in base a tale ultimo regime finanziario, comporta analogamente la produzione di interessi anatocistici. Infine, in merito alla considerazione n. 5), va in primo luogo osservato che l’aderenza del piano di ammortamento alla francese al principio posto dall’art. 1194 c.c., in forza del quale i pagamenti vanno imputati prima al debito a (accessorio) per sorte interesse e dopo a quello (principale) per sorte capitale è, a ben vedere, soltanto parziale, atteso che, come già evidenziato, i pagamenti periodici, in base al medesimo piano, sono destinati ad estinguere contemporaneamente entrambe le obbligazioni, ciascuna per le quote (pre)stabilite nelle singole rate che si succedono, rate che sono composte, per l’appunto, sia da capitale che da interessi. L’operatività del criterio di imputazione legale dell’art. 1194 c.c. (in particolare quello previsto dal comma 2, secondo cui “il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi”), peraltro, viene tradizionalmente circoscritta da consolidata giurisprudenza alle ipotesi di contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità, sia del credito per capitale che di quello a titolo di interessi (cfr.,ex plurimis, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007 e n. 16448/2009); presupposto quest’ultimo che, per quanto chiarito, non è invece ravvisabile qualora il piano sia predisposto in regime di capitalizzazione composta (in virtù del quale, giova ribadire, la quota interessi di ciascuna rata deve essere pagata prima che giunga in scadenza il capitale di riferimento sul quale sono calcolati i medesimi interessi). La disciplina posta dal citato art. 1194 c.c. è, nell’intenzione del Legislatore, per un verso norma di favore per il debitore, in quanto destinata ad assicurare allo stesso adeguata tutela sul presupposto che l’adempimento dell’obbligazione restitutoria del prestito venga regolato in sede convenzionale (ed in concreto attuato) nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 821 c.c.) e del regime finanziario fondato

sull’applicazione dell’interesse semplice, corrispondente al modello legale tipico prefigurato dal Codice Civile; regime, quest’ultimo, che, in chiave matematico-finanziaria, risponde alla regola dell’additività e che, in quanto tale, prevede che l’interesse sia sempre direttamente proporzionale al capitale iniziale ed al tempo. Lo stesso art. 1194 c.c., pertanto, è una disposizione la cui ratio giustificatrice (e, di conseguenza, la cui portata applicativa) non può che essere ricostruita alla luce di un criterio interpretativo sistematico in rapporto alla complessiva disciplina legale di riferimento, dalla quale emerge l’immanente esigenza, avvertita dal Legislatore, per l’appunto di salvaguardare, sotto tale profilo, la sfera giuridica del debitore dal rischio di un eccessivo e gravoso incremento della fruttuosità del denaro (pertanto limitata al solo capitale ed esclusa in relazione agli interessi corrispettivi). Per altro verso, anche il creditore risulta adeguatamente tutelato in modo specifico proprio dall’artt. 1194 c.c., sempre che, tuttavia, in virtù di un elementare principio di coerenza sistematica, venga adottato il regime di interesse semplice: dal momento che, applicando quest’ultimo regime, gli interessi rimangono improduttivi sino alla scadenza del capitale (al quale si cumuleranno soltanto al termine del rimborso, concorrendo in tal modo a determinare il totale dell’obbligazione gravante sul mutuatario), lo stesso creditore subirebbe un danno soltanto se con il pagamento effettuato dal debitore venisse estinto il capitale (che invece è destinato per sua natura a fruttare) prima degli interessi. E’ proprio in virtù di tale considerazione (e dell’evidenziata e bilanciata ratio protettiva sottesa alla complessiva disciplina in esame, retta da un meccanismo di checks and balances) che il citato art. 1194 c.c.prevede che il debito per sorte capitale può essere saldato soltanto dopo il pagamento degli interessi, salvo che il creditore presti il consenso ad invertire tale ordine legale. L’art. 1194 c.c., pertanto, si pone come norma di chiusura di un sistema fondato sulla netta distinzione – sia sotto il profilo contabile che giuridico – tra l’obbligazione avente ad oggetto il capitale e quella relativa agli interessi, distinzione non a caso costantemente ed opportunamente ribadita nella giurisprudenza della Suprema Corte; parte integrante di tale sistema (e rispetto ad esso del tutto coerente, integrandone un pilastro portante) è per l’appunto il principio per il quale gli interessi sono frutti e non si incorporano con il capitale fino al momento della domanda giudiziale o della convenzione posteriore alla loro scadenza (cfr. art. 1283 c.c.). In virtù di tali principi, non pare quindi revocabile in dubbio che quanto disposto dall’art. 1194 c.c. risulta coerente con il sistema delineato dal Legislatore soltanto in ipotesi di simultanea ricorrenza di esigibilità e liquidità sia del capitale che degli interessi, secondo consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice (cfr. Cass. n. 29729/2017, Id. n. 6022/2003, n.16448/2009, n.3359/2099, n.20904/2005, n.5707/1997), situazione questa che si configura sicuramente a fronte di un piano di ammortamento del finanziamento elaborato secondo il regime dell’interesse semplice. Diversamente, come già chiarito, in un piano di rimborso graduale a rate costanti (o cd. alla francese) predisposto secondo il regime dell’interesse composto le quote interessi che compongono ciascuna rata sono calcolate (per quanto, in ipotesi, in forma semplice) sul debito residuo per sorte capitale (oggetto di obbligazione non ancora scaduta, in quanto destinata ad essere estinta gradualmente con il pagamento delle rate successive), di tal che l’anticipazione della scadenza, ovvero dell’esigibilità (e quindi del pagamento) di tali quote interessi restituisce sistematicamente un monte interessi complessivo che esprime comunque, quale che sia la partizione interna della rata prescelta (tra le ipotetiche infinite variabili possibili, tutte finanziariamente equivalenti), una spirale ascendente della crescita degli interessi in chiave esponenziale, corrispondente a quella che si verifica attraverso la produzione di interessi su interessi; ciò che comporta, in siffatto scenario, il sostanziale venir meno della differenza tra capitale ed interesse, contribuendo entrambe le relative obbligazioni a determinare, in ugual modo, il prezzo del finanziamento e risultando pertanto (l’uno come gli altri) proporzionali al montante maturato anziché al capitale finanziato.

Sempre in tale contesto argomentativo, appare quindi oltremodo scorretto sotto il profilo giuridico argomentare la legittimità del piano di ammortamento alla francese (rectius, del ricorso al regime finanziario della capitalizzazione composta nel piano di rimborso graduale del finanziamento) con il laconico e semplicistico rilievo, contenuto in talune sentenze di merito, secondo cui esso risulterebbe conforme al principio posto dall’art. 1194 c.c. In realtà, non può confondersi la disciplina dell’imputazione dei pagamenti a fronte della compresenza del debito principale per sorte capitale e di quello accessorio relativo agli interessi (art. 1194 c.c.) con il criterio legale di produzione e di calcolo degli interessi (art. 1283 c.c.). In altri termini, le due disposizioni citate operano su piani diversi e non risultano affatto in contrasto tra loro: l’art.1283c.c. si riferisce al criterio per il calcolo degli interessi e da esso si evince, per quanto sin qui chiarito, l’inammissibilità del regime di capitalizzazione composta nella costruzione del piano di rimborso graduale del finanziamento a rate costanti, trattandosi di soluzione in contrasto con il divieto di anatocismo posto dalla stessa previsione; l’art. 1194 c.c., invece, si applica come criterio di imputazione del pagamento che presuppone necessariamente – in conformità alla giurisprudenza della Corte regolatrice dianzi citata – che il credito principale per capitale e quello accessorio per interessi siano “simultaneamente liquidi ed esigibili”, presupposto che, come in precedenza evidenziato, a ben vedere non si configura nel caso di mutuo con ammortamento alla francese delineato in base al regime finanziario della capitalizzazione composta; ipotesi nella quale, in costanza di applicazione del piano di rimborso concordato, la scadenza del debito per interessi (che compongono le singole rate) precede quella del capitale residuo di riferimento, sul quale essi sono computati. Ne deriva che, a ben vedere, alla disciplina posta dall’art.1194 c.c.può aversi riguardo, in riferimento ai piani di ammortamento a rate costanti in regime di capitalizzazione composta, soltanto nelle ipotesi di chiusura anticipata del rapporto contrattuale, ad esempio, nel caso in cui il mutuo venga estinto anticipatamente dal cliente o in quello nel quale la banca, a fronte dell’inadempimento nella corresponsione delle rate di cui si sia reso responsabile quest’ultimo, eserciti il diritto potestativo di recesso anticipato dal contratto (avvalendosi della clausola risolutiva espressa solitamente nello stesso contenuta), iniziativa che vale a rendere esigibile immediatamente anche l’obbligazione inerente al capitale, proprio per effetto dell’esercizio di tale facoltà attribuita al mutuante e della conseguente decadenza del debitore dal beneficio del termine; evenienze, quelle appena menzionate, nelle quali i pagamenti effettuati fino a quel momento andranno per l’appunto imputati prima agli interessi e poi al capitale (che ormai, per l’appunto in ragione dell’intervenuta decadenza dal beneficio del termine implicata dall’effetto risolutivo e della conseguente esigibilità della relativa obbligazione, non potrà più fruttare), secondo quanto prescritto dal succitato art. 1194c.c..

In definitiva, attraverso l’adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione del ricorso a detto regime finanziario nel contratto, lo stesso potrebbe configurarsi nullo per indeterminatezza dell’oggetto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 e 1284 c.c. c.c.; a tale conclusione sarebbe dato pervenire ove si consideri che, come ha avuto modo di chiarire la Corte regolatrice, “in tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, 3° comma, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”(cfr. Cass. n. 12276/2010, conf. Id. n. 2072/2013, n. 25205/2014).

Qualora, invece, vi fosse un’effettiva consapevolezza da parte del mutuatario (e quindi volontà in capo allo stesso) in ordine all’utilizzo di tale regime finanziario (ed agli effetti che ne derivano con riguardo alla quantificazione della complessiva obbligazione restitutoria, comprensiva dei relativi interessi), in ragione dell’esplicito riferimento a detto regime contenuto in contratto, in siffatta ipotesi – tale, giova precisare, da consentire di escludere qualsivoglia asimmetria informativa tra i contraenti ed ogni possibile limite conoscitivo o equivoco di sorta in capo al mutuatario in ordine all’effettiva portata economica e giuridica del vincolo negoziale (in particolare, con specifico riferimento all’incremento esponenziale degli interessi, in misura superiore rispetto a quella che sarebbe rinveniente dall’applicazione della capitalizzazione semplice) – dovrebbe allora coerentemente concludersi che, attraverso l’adozione dello stesso regime composto e la correlata previsione del calcolo degli interessi sul debito che residua ad ogni scadenza, verrebbe realizzata una sostanziale elusione dell’art. 1283 c.c. e dell’art. 120 T.U.B., risolvendosi in tal caso la stipulazione del contratto in una violazione indiretta della stessa disciplina imperativa, compiuta con una pattuizione negoziale (per l’appunto in virtù del richiamo in contratto al piano di ammortamento allegato predisposto con quel regime finanziario) fondata su un comune e consapevole intento fraudolento dei contraenti; in altri termini, potrebbe in tal caso configurarsi un contratto in frode alla legge, tale essendo, ex art. 1344 c.c., quello diretto a perseguire uno scopo o un effetto vietato dalla Legge e che costituisce “il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa” (l’art. 1283 c.c.), con conseguente illiceità della causa dello stesso contratto. Nell’uno come nell’altro caso – vale a dire, giova precisare, sia ipotizzando l’indeterminatezza dell’effettivo costo del finanziamento (in quanto tale integrante una nullità attinente all’oggetto del contratto), sia ricostruendo la relativa pattuizione come connotata da consapevole e comune intenzione dei contraenti in contrasto con la disciplina imperativa posta dagli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B. e quindi elusiva della stessa (ipotesi riconducibile ad una nullità correlata all’illiceità della causa) – si configurerebbe comunque una nullità meramente parziale del contratto di mutuo, in quanto pertinente, per l’appunto, soltanto alla clausola relativa agli interessi applicati in funzione di remunerazione del finanziamento in favore della parte mutuante; con conseguente necessità di fare ricorso al meccanismo di eterointegrazione normativa in riferimento alla medesima clausola nulla, vale a dire sostituendo il tasso (invalido) previsto in contratto con il tasso legale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1419 comma 2, 1339 e 1284 comma 3c.c.[…]

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