Pubblicato il 1 giugno 2018
DISPOSITIVO DELL’ART. 1283 CODICE CIVILE
Libro IV Delle Obbligazioni- Capo VII Di alcune specie di obbligazioni – Sezioni I Delle obbligazioni pecuniarie

In mancanza di usi contrari (1), gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (2) o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi(3)
(1)Deve trattarsi di usi normativi.
(2)Da intendersi come la domanda volta a chiedere gli interessi sugli interessi.
(3)Ciò significa che non è possibile che gli interessi producano a loro volta interessi se non è trascorso almeno un semestre dalla nascita dell’obbligazione.